Potatura degli alberi, competenza e ripartizione delle spese
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
Gli alberi esistenti in un edificio in condominio possono essere di proprietà comune o di proprietà esclusiva.
Sono di proprietà comune se esistono fin dalla nascita del condominio e il regolamento o gli atti non ne riservano la proprietà a qualcuno; sono, invece, di proprietà esclusiva se ubicati in giardini pertinenziali delle unità immobiliari.
E gli alberi piantati d’iniziativa dei singoli nei giardini comuni?
Partiamo dal dato che può dirsi certo: “secondo la regola più volte affermata da questa Corte la disciplina dell’accessione si attaglia solo al caso che sia occupato con una costruzione il terreno di proprietà altrui, laddove in tema di condominio essendo i condomini legati da reciproco vincolo, gli stessi non sono terzi fra loro, onde i loro rapporti traendo la disciplina esclusiva dal complesso di norme dettate in tema di condominio non tollerano di essere regolati dall’istituto dell’accessione (cfr. sentenze 23 ottobre 1989 n. 3457; 5 agosto 1977 n. 3585; 21 ottobre 1981 n. 5511; 27 agosto 1986 n. 5442; 30 marzo 1993 n. 3853)” (così Cass. 18 aprile 1996, n. 3675).
Insomma questi alberi, se non considerati illegittimi ai sensi dell’art. 1102 c.c., cioè lesivi del parti diritto d’uso delle cose comuni, devono essere considerati beni di proprietà esclusiva.
Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante
Ricapitolando:
a) sono comuni gli alberi esistenti al momento della costituzione del condominio o la cui piantumazione è stata deliberata dall’assise;
b) sono di proprietà esclusiva gli alberi piantati in giardini di proprietà esclusiva o in parti comuni nell’esercizio legittimo delle facoltà d’uso dei beni comuni per fini personali riconosciute dall’art. 1102 c.c.
Nel caso di estirpazione di un albero condominiale è dubbio se la decisione debba essere assunta con il voto favorevole di tutti i condòmini – trattandosi di distruzione di un bene comune – o se invece è sufficiente la maggioranza prevista per le innovazioni. Resta salvo l’obbligo di rispettare le procedure previste dai regolamenti locali.
Ciò detto è utile chiarire chi ed in che modo debba provvedere alla manutenzione degli alberi e quindi alle relative spese.
Nelle ipotesi di alberi condominiali, è evidente che la spesa per la conservazione di detti beni debba essere sostenuta da tutti i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo intercorrente tra tutti i comproprietari (la diversa convenzione di cui all’art. 1123, primo comma, c.c.).
Nel caso di alberi di proprietà esclusiva, le spese per la loro manutenzione spettano al legittimo proprietario indipendentemente dal luogo (condominiale o di proprietà esclusiva) nel quale sono posti.
Se l’assemblea non adotta i provvedimenti necessari in tal senso, fermo restando il potere dell’amministratore d’intervenire nei casi d’urgenza (art. 1135, secondo comma, c.c.), ciascun condomino può ricorrere all’Autorità Giudiziaria per ottenere i più opportuni provvedimenti in merito (art. 1105, quarto comma, c.c.); anche in questo caso la spesa dev’essere ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.
http://www.condominioweb.com/come-vanno … z3WnK8rXe4
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.