Pignorabile la casa del fondo patrimoniale per oneri condominiali e legali
Istituire un fondo patrimoniale non significa nascondere l’immobile in una sorta di campana, insensibile a qualsiasi aggressione dei creditori. Al contrario, per determinati tipi di debiti, il fondo resta sempre attaccabile, anche dopo il decorso dei cinque anni dalla costituzione dello stesso (i cinque anni, infatti, sono necessari solo ai fini della revocatoria: leggi la guida sul fondo patrimoniale). In particolare, il codice civile stabilisce che tutti i debiti contratti per spese di prima necessità della famiglia consentono, ai relativi creditori, di ipotecare, pignorare e mettere all’asta l’immobile anche se inserito nel fondo.
E qui viene la parte più delicata: quali sono queste spese che si considerano “essenziali” per il sostentamento della famiglia?
Di recente la Cassazione ha ampliato l’elenco di tali bisogni, non confinandoli solo alla mera sopravvivenza, ma dandone una interpretazione più ampia (leggi: “Fondo patrimoniale: si pignora più facilmente; bisogni della famiglia più ampi”). Inoltre, venerdì scorso, la stessa Suprema Corte si è occupata di un tipo di spesa la cui importanza, spesso, viene sottovalutata da chi ha un fondo patrimoniale. Parliamo degli oneri di condominio.
Secondo la sentenza in commento [1], rientrano fra i bisogni della famiglia gli atti di amministrazione dei beni come, appunto, le bollette condominiali. L’esatto pagamento delle stesse, infatti, serve a salvaguardare il ménage domestico. Vi rientrano, anche, le spese legali sostenute dall’amministratore per poter riscuotere gli oneri non pagati dai condomini morosi.
Pertanto, se i coniugi non pagano le spese condominiali relative all’immobile costituito nel fondo, il condominio può pignorare la stessa casa. E ciò perché fra debiti contratti per i bisogni della famiglia – rispetto ai quali il codice civile consente l’espropriazione dell’immobile costituito nel fondo – rientrano senz’altro le spese condominiali.
La legge [2] vieta l’espropriazione dell’immobile costituito nel fondo solo per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tale norma va intesa in senso ampio: pertanto, tra le necessità indicate dal codice civile non devono essere ricomprese solo quelle legate alla mera esistenza della famiglia, ma anche quelle volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo dei componenti, compreso il potenziamento della capacità lavorativa. Insomma: restano escluse le sole esigenze voluttuarie e le iniziative caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Non c’è dubbio, allora, che nella categoria dei creditori che possono aggredire la casa inserita nel fondo patrimoniale, vi sia anche il condominio: gli oneri condominiali non versati e le spese legali liquidate in favore del condominio per poter riscuotere i primi possono dar vita a un pignoramento dell’immobile. Si tratta, infatti, di debiti contratti dai coniugi per gli stessi bisogni familiari alla soddisfazione dei quali sono destinati i beni del fondo.
[1] Cass. sent. n. 23163/14 del 31.10.14. [2] Art. 170 cod. civ.
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