Il piano del consumatore è un piano di ristrutturazione previsto dalla legge numero 3 del 27 gennaio 2012 attraverso il quale i consumatori che versano in difficoltà economiche possono rinegoziare i propri debiti.
La procedura, contemplata dalla legge numero 3 del 27 gennaio 2012, si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori.
Insieme alla proposta, va depositato l’elenco di tutti i creditori, nel quale devono essere indicate anche le somme dovute, i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
Tra i creditori del soggetto che deposita la domanda vi è il condominio, per tutte le quote scadute fino alla presentazione della domanda.
Se la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dalla legge numero 3/2012, il giudice che l’ha ricevuta, dopo aver verificato l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente l’udienza, con decreto, e dispone la comunicazione, almeno trenta giorni prima, della proposta ai creditori, ad opera dell’organismo di composizione della crisi.
il piano del consumatore assume carattere non negoziabile: esso, infatti, per essere omologato non ha bisogno del consenso della maggioranza dei creditori.
E’ il giudice a decidere se il debitore proponente può essere ammesso alla procedura.
Conseguenze per il condominio
I condòmini e l’ amministratore restano ignari del contenuto della proposta che il consumatore presenta in tribunale.
Si precisa che potrebbero essere previste delle decurtazioni anche rilevanti sul credito vantato del condominio, che in caso di accettazione della domanda, provocherebbero un addebito nei confronti di tutti gli altri condòmini, ripartito per millesimi di proprietà.
L’ amministratore, in questo contesto, non ha altra scelta che disporre immediatamente il decreto ingiuntivo per l’ intero debito, al fine di impedire l’ inserimento di questo valore nel piano del consumatore.
In caso non agisca, potrà soltanto attendere la decisione del giudice e sottoporre ai condòmini l’ approvazione della delibera necessaria per coprire la quota di debito scontata dal giudice.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.