Con questa formula di chiusura, come già detto, si è inteso dare un respiro più ampio alla norma contenuta nell’art. 1117 c.c. n. 1, permettendo, così, all’interprete di valutare di volta in volta la condominialità dei beni. Requisito indispensabile è la necessità del bene all’uso comune. Così in questo contesto è possibile considerare i sottoscala, i pianerottoli, in determinati casi i sottotetti, vale a dire tutte quelle parti non espressamente citate ma funzionalmente legate ad altri beni comuni eppur tuttavia non ricomprendibili in quegli stessi beni. Vedremo che anche i successivi punti 2 e 3 dell’art. 1117 c.c. utilizzano simili forme di chiusura della norma.
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