L ‘ assemblea non ha il potere di approvare le spese personali attribuite ai singoli condomini, salvo che non si tratti di spese attribuite da una sentenza che sancisca la soccombenza del condomino.
A giudizio della giurisprudenza, aldilà della fondatezza o congruità delle somme richieste al singolo condomino, esula dai poteri della assemblea procedere all’ approvazione e conseguente imputazione di spese individuali che non attengano alla gestione comune.
Pertanto, non rientra tra le prerogative assembleari quelle di addossare ai condomini spese di natura personale.
Ciò posto che l’assemblea non è dotata di “autodichia”, cioè non può farsi giustizia da sé.
In particolare, per ciò che riguarda le spese postali relative ad incombenze di interesse comune (i costi delle raccomandate relative alla convocazioni di assemblea), le stesse devono essere ripartite per millesimi.
Pertanto esse devono trovare riscontro contabile nel rendiconto e nella relativa ripartizione.
La delibera dell’assemblea condominiale che approva le spese personali imputate al singolo condomino è nulla.
Ciò in quanto non rientra tra i poteri di tale organo collegiale.
L’assemblea non ha il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa senza che questa sia accettata e riconosciuta espressamente dall’ interessato.
È affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino.
Come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza.
Rimborso della lettera di sollecito dell’ amministratore
L ‘ amministratore non ha titolo per addebitare personalmente la lettera di sollecito inviata al condomino moroso.
Nel caso il servizio sia stato previsto nella specifica analitica del compenso approvato dall’ assemblea, il relativo compenso va attribuito al condominio e ripartito per millesimi di
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