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Opere, parti comuni dell’edificio

Opere, parti comuni dell’edificio

GERMANO PALMIERI
OPERE (art. 1122 c.c.)
Il condomino non può, nell’unità immobiliare di sua proprietà o nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che gli siano state attribuite in proprietà esclusiva o in uso individuale, eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso ne deve dare preventiva notizia all’amministratore, che riferisce all’assemblea.

PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO

Diritti dei partecipanti (primo comma art. 1118 c.c.)
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.

Elencazione (art. 1117 c.c.)
La riformulazione di questo articolo si caratterizza per un’elencazione più dettagliata delle parti comuni: fra queste gli impianti radiotelevisivi centralizzati, anche da satellite o via cavo.

Indivisibilità (art. 1119 c.c.)
Questo articolo stabilisce che le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e – ha aggiunto la novella- con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Rinuncia (secondo comma art. 1118 c.c.)
Il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni.

Modifica della destinazione d’uso (art. 1117-ter c.c.)
Per soddisfare esigenze d’interesse condominiale, l’assemblea può, con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione di questo tipo di assemblea dev’essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o equivalenti mezzi telematici) almeno 20 giorni liberi prima della data di convocazione, e deve rimanere affissa per almeno 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve pervenire almeno 20 giorni prima della data di convocazione. L’avviso di convocazione deve indicare, pena nullità, le parti oggetto di modifica e la nuova destinazione d’uso. La delibera deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati i suddetti adempimenti.

Divieto
Sono vietate le modifiche delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, o che ne alterano il decoro architettonico.
http://www.lastampa.it/2012/12/04/itali … agina.html

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