Obbligo Pos per Professionisti e Imprese, arriva il “NO” del CNF
Una circolare del CNF rimette in discussione l’obbligo POS per professionisti e imprese che hanno rapporti con privati per importi oltre i 30 euro.
L’obbligo del POS per professionisti e imprese che hanno rapporti con privati, già scattato in misura limitata lo scorso 28 marzo (solo per chi abbia superato la soglia di 200mila euro di fatturato nello scorso esercizio), è ormai alle porte.
La norma obbligherebbe i professionisti e le imprese a consentire (mettere quindi a disposizione la possibilità del pagamento tramite POS) ai privati (non sono infatti compresi nel provvedimento i soggetti con partita iva) i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro.
Il provvedimento ha già da mesi affrontato una lunga serie di polemiche da parte delle varie categorie interessate che si sono spesso anche mosse giuridicamente. L’ultima speranza di uno sgambetto all’introduzione del POS per i professionisti sembrava essersi spenta con l’ordinanza 01932/2014 del Tar del Lazio che ha rigettato l’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti.
Il POS è obbligatorio per professionisti e imprese?
La risposta che arriva dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) attraverso la circolare n. 10-C-2014 e indirizzata agli avvocati e con oggetto “pagamenti tramite POS; precisazioni in merito all’art. 15, comma 4, DL. N. 179/2012” sembra andare verso una differente interpretazione che sembra aprire possibili applicazioni anche alle altre realtà colpite dal provvedimento.
Citando direttamente dal testo della circolare:
“Come appare evidente anche a prima lettura, la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.”
Presa da sola questa frase non sembra negare l’obbligatorietà del POS, ma continuando a scorrere il testo si legge:
[…] la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. […] qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.Insomma, secondo il CNF, non sussiste nessun obbligo assoluto di “possedere un POS”, ma solo l’onere (tral’altro non sanzionato) di accettare, in caso di richiesta, tale forma di pagamento.
Come al solito sembra che si confermi il famoso proverbio “Fatta la legge trovato l’inganno” e questa circolare ufficiale firmata dal presidente del CNF, Guido Alpa, sembra poggiare una pietra tombale sulla querelle sul POS obbligatorio per i professionisti. Ma ovviamente nulla è mai certo in queste questioni così spinose. Non si può far altro che attendere il prossimo capitolo.
http://www.danea.it/blog/obbligo-pos-professionisti/
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