Obbligo di pagamento degli oneri condominiali
Cassazione n.17201-2008
Il condominio è un ente di gestione diretto all’amministrazione delle parti comuni dell’edificio, cui partecipano i proprietari dei diversi piani o quote dello stabile (art. 1117 c.c.). Ne consegue che tutti i rapporti interni, reali o obbligatori, che attengono alle cose comuni ed alla loro amministrazione, trovando titolo nei singoli diritti di proprietà individuale e collettiva, intercorrono tra i soli condomini e non possono coinvolgere terzi.
Ciò vale, in particolare, per i crediti derivanti dalle spese fatte per la gestione dei beni di proprietà comune, che, dal lato passivo, sono a carico esclusivamente dei singoli condomini, come del resto espressamente dispone l’art. 1123 c.c. Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono pertanto far valere le loro ragioni creditorie relativamente al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino, non già nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azione diretta (Cass. S.U. n. 5035 del 2002; Cass. n. 17039 del 2007; Cass. n. 1627 del 2007).
Tale regola costituisce un tratto essenziale della disciplina del condominio, discendendo dalla stessa struttura e configurazione giuridica dell’istituto, e costituisce principio informatore della relativa materia.
Nella fattispecie alcuni condomini di uno stabile convenivano dinanzi al locale giudice di pace il proprietario di una mansarda – e sua figlia che vi abitava – chiedendone la condanna al pagamento del contributo delle spese condominiali per la pulizia e la illuminazione delle scale. Per le ragioni di cui sopra la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato al pagamento l’effettiva utilizzatrice dell’immobile e non il proprietario dello stesso.
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