Da oggi nuove regole per la temperatura degli impianti di riscaldamento e raffrescamento
Il nostro paese si adegua alla normativa europea in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; inoltre, fissa le regole per la tempistica dei controlli per l’efficientamento degli impianti, i requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i valori delle temperature ambiente.
Sono stati pubblicati, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale (n. 149/2013) due regolamenti (D.P.R. 74/2013 e D.P.R. 75/2013) che entrano in vigore da oggi 12 luglio.
Il primo D.P.R., il 74/2013, è relativo agli impianti di climatizzazione (invernale ed estivo) e fissa i parametri per gli esperti della certificazione energetica degli edifici.
Analizziamolo in breve. Nel dettaglio, dobbiamo specificare che durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare determinati valori così come non deve essere inferiore a determinati valori durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva per i singoli ambienti raffrescati. Riassumiamoli nella Tab. 1:
Ricordiamo che il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. In base a quanto stabilito nell’art. 4 del suddetto D.P.R., l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, variabile in base alle zone di classificazione del territorio nazionale; tuttavia, i Comuni possono emettere specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e la regolazione delle temperature.
Il D.P.R. di cui sopra fissa anche le regole per i controlli, le periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati ad effettuare le verifiche: queste vanno eseguite da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai sensi del DM 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore l’impianto. Le operazioni di controllo ed eventualmente manutentive, hanno la finalità di garantire una piena efficienza energetica e riguardano in particolare il sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua. Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla base della tipologia e della potenza dell’impianto e prevedono scadenze diffrerenti rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative (Tab. 2).
I tecnici addetti alle ispezioni devono sottostare a precise regole ed in particolare dovranno risultare soggetti diversi da quelli coinvolti nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici, oltreché dotati necessariamente di conoscenze tecniche, professionali e normative.
Per quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, questi sono identificati con il responsabile dell’impianto che, a livello condominiale è rappresentato dall’amministratore di condominio. Questo può, tuttavia, delegare ad un terzo responsabile dietro consenso dell’assemblea condominiale, ma non può farlo nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Il secondo D.P.R., il 75/2013 stabilisce, invece, i criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli edifici per garantire la loro qualificazione e la loro indipendenza: la finalità è assicurare personale altamente specializzato per le attività di certificazione energetica e la loro assoluta indipendenza e imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo. In particolare, i soggetti abilitati alla certificazione (e quindi certificati) sono:
i tecnici professionisti che operano nel settore dell’impiantistica e dell’edilizia (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali);
gli enti pubblici e gli organismi operanti in ambito energetico ed edilizio, nel campo dell’ingegneria civile e impiantistica e che occupano nel loro organico un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati;
tutti gli organismi (sia pubblici che privati) specializzati nelle attività di ispezione nei campi dell’ingegneria civile, delle costruzioni edili, dell’impiantistica e che risultano accreditati presso l’organismo nazionale di accreditamento (o ente parificato in ambito europeo);
le ESCO, società per i servizi energetici.
In sintesi, quindi, qualsiasi tecnico abilitato alla certificazione, deve possedere specifici requisiti professionali oltre che formativi per l’ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento di questa attività: diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) o laurea, nonché l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento. A completamento delle proprie competenze, il tecnico abilitato dovrà seguire anche dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture, dell’Ambiente (minimo 64 ore), con relativo superamento dell’esame finale.
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