Vuoi conoscere le nuove regole per la manutenzione delle antenne? Devi pagare.
Arriva un nuovo balzello nascosto. Si paga per conoscere la normativa vigente.
L’origine del mistero.
Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo che il 22 gennaio scorso, il Legislatore ha inteso ridurre ed eliminare la moltitudine di antenne individuali presenti sui tetti delle nostre abitazioni, sia per motivi estetici, sia funzionali, nonché dettare delle regole per la progettazione, installazione e la manutenzione degli stessi impianti. A tal proposito, quindi, si decide di varare un Decreto ad hoc che detta specifiche regole tecniche per gli impianti di antenna condominiali centralizzati per la ricezione dei segnali di radiodiffusione, terrestre e satellitare. Gli impianti d’antenna centralizzati, alla luce di questa nuova normativa, quindi dovranno essere realizzati in modo da:
ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili
annullare;
minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali;
garantire, comunque, i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica.
Novità anche per i condomini.
Anche per i condomini vi sono delle novità. Infatti, il D.M., richiamando il D.Lgs. 259/2003 sulle comunicazioni elettroniche, chiarisce che ogni singolo condomino può installare un impianto antenna per la ricezione dei servizi di radiodiffusione e radioamatoriali sulla proprietà o porzione di proprietà di un altro condomino, purché l’impianto nel suo complesso non arrechi danno o fastidio alla proprietà o porzione di proprietà, consentendo il normale utilizzo e godimento. Ovviamente si dovrà tener conto anche delle eventuale compromissione del decoro architettonico. Infine, in soccorso di eventuali controversie condominiali, al fine di risolverle o comunque comprenderne le motivazioni, potrebbe tornare utile il regolamento condominiale, lì dove stabilisce cosa si intende per alterazioni dell’estetica dell’immobile, ove presente. Ricordiamo che in queste controversie spesso il diritto all’informazione viene maggiormente tutelato rispetto al diritto alla conservazione dell’originaria estetica dell’edificio; in tal caso i condomini potrebbero solo pretendere il rifacimento dei lavori di installazione impianto a regola d’arte o chiedere lo spostamento dell’impianto antenna in una posizione di minore impatto visivo.
L’arcano: la guida è introvabile.
Tra le pieghe del Decreto, leggendolo attentamente, ci si accorge che vi è piccolo balzello, debitamente nascosto, a carico di tutti i condomini: per potersi garantire segnali televisivi chiari e sicuri bisogna fare riferimento, per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione alle pertinenti norme e guide tecniche di impianto del Cei ed i relativi riferimenti normativi europei Cenelec. (art. 6 – Criteri realizzativi)
Ci troviamo di fronte a documenti realizzati da due enti di natura privata. Il problema è che qualsiasi installatore che voglia trovare queste norme tecniche non le può attingere sulla Gazzetta ufficiale, in quanto sono state pubblicate su un libro che costa 130 euro. Si assiste quindi ad un paradosso, già denunciato dalla Confedilizia: la legge viene considerata una “proprietà privata”.
Per approfondimenti
Ministero dello sviluppo economico decreto 22 gennaio 2013 Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione. (13A00733) (GU Serie Generale n.25 del 30-1-2013)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se … orni=false
http://www.condominioweb.com/condominio … o1645.ashx
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