Certificazioni e codice deontologico: l’amministratore entra nelle professioni non regolamentate
Quella dell’amministratore condominiale è la figura cardine della riforma in dirittura d’arrivo al Senato. Proprio questa settimana, infatti dovrebbe arrivare il sì definitivo in sede deliberante a un testo atteso da oltre settant’anni.
Naturalmente, trattandosi di una normativa che ridefinisce e ammoderna i canoni della convivenza all’interno degli edifici a residenza collettiva, riveste un’importanza del tutto particolare il punto di riferimento del governo del condominio, la figura a volte contestata e sicuramente mai adeguatamente regolamentata dell’amministratore.
Intanto, va specificato che la personalità cardine del governo condominiale viene ripensata, soprattutto nei casi in cui l’attività sia svolta non in forma intermittente, anche in seguito a un altro provvedimento, nei giorni scorsi di passaggio proprio in Senato, il ddl As 3270, altrimenti noto come il nuovo testo di legge sui “senz’albo”.
Si tratta, in sintesi, del nuovo ordinamento che si rivolge a tutte le professioni non regolamentate e per le quali non è prevista l’iscrizione a un Albo specifico che ne certifichi l’esercizio.
Per questo provvedimento, però, sarà necessario un ulteriore passaggio a Montecitorio, non essendo stata varata, come per il condominio, la sede deliberante.
Ciò che è interessante, in questo testo rivolto al “territorio di nessuno” dei lavoratori che non hanno un’organizzazione professionale di riferimento, è che, nel caso dell’amministratore, vengono riconosciute alcune tutele e gli appigli sia nel versante della formazione che in quello di mettere per iscritto un vero e proprio codice deontologico.
Le opzioni che restano aperte ai professionisti senza una “casa comune” sono dunque quelle di affiliarsi a un ente associativo, chiedendo una certificazione, che per il amministratori o aspiranti tali si enuclea in riferimento ai principi stabiliti nello standard Uni 10801:1998 “Servizi – Amministrazione condominiale e immobiliare – Funzioni e requisiti dell’amministratore“.
Naturalmente, esistono vie diverse per vedere riconosciuto lo status di professionista senza albo, e rispondono all’esercizio in forma singola, societaria, dipendente o cooperativa. Sulla forma di professionalità associata, comunque, resta vigente la possibilità di svolgimento in forma assolutamente volontaria.
Anche la figura dell’amministratore non prevederà, quindi, particolari filtri all’accesso, purché vengano seguiti strettamente gli standard UNI in fatto di competenze e, in special modo, di comunicazione verso l’utente finale. Insomma, la certificazione non è necessaria, ma ha tutte le credenziali per rendersi sufficiente al fine di riconoscimento pieno dell’attività professionale, dunque più che consigliabile.
Le disposizioni avranno, naturalmente valore retroattivo: anche gli amministratori già in carica dovranno adeguarsi agli standard.
http://www.leggioggi.it/2012/11/19/cond … -senzalbo/
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