Note sul regolamento di condominio
Il regolamento condominiale è obbligatorio?
Il regolamento è obbligatorio nei condomini con più di dieci condomini, tuttavia questi ultimi possono decidere di applicare un regolamento (cosiddetto facoltativo) al proprio condominio anche nei casi in cui il loro numero sia inferiore a dieci e le norme stabilite avrebbero comunque carattere vincolante. Inoltre, ciascun condominio può richiedere la revisione del regolamento oppure adire il giudice per la stesura dello stesso (opzione non possibile nei casi del regolamento facoltativo).
L’approvazione del regolamento spetta all’assemblea (maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell’edificio).
Il regolamento può essere impugnato?
Il regolamento, che deve essere inserito nel registro dei verbali dell’assemblea, può essere impugnato secondo le disposizioni dell’art. 1107 del Codice Civile: ciascun condomino può impugnarlo dinanzi all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dall’approvazione, oppure, per gli assenti, dal termine in cui sono venuti a conoscenza della stessa.
Quale deve essere il contenuto del regolamento?
Il regolamento deve disporre norme circa:
l’utilizzo delle parti comuni;
la tutela dello stabile e del suo decoro;
l’amministrazione dello stabile;
la ripartizione delle spese.
Inoltre può contenere altre norme, purché non siano incompatibili con il Codice Civile, inerenti:
l’indivisibilità e le spese per le parti comuni;
i casi di nomina e revoca dell’amministratore condominiale;
l’assemblea (costituzione, validità delle deliberazioni e impugnazione delle stesse).
Il regolamento di condominio deve includere anche le tabelle millesimali.
Le infrazioni al regolamento
La Riforma ha disposto che nei casi di infrazione del regolamento del condominio siano previste sanzioni più pesanti rispetto al passato. L’art. 70, Disp. att., c.c. nella vecchia formula stabiliva il pagamento di un importo pari a € 0,05, una cifra simbolica sostituita oggi da una somma pari a ben € 200, che diventano € 800 euro in caso di recidiva e vanno a confluire nel fondo per le spese ordinarie gestito dall’amministratore.
Animali domestici
La Riforma del Condominio ha introdotto una novità importante circa gli animali domestici (i serpenti, ad esempio, considerati non domestici sono esclusi da questa novità), il cui possesso non può essere vietato dalle norme del regolamento. Il divieto di avere animali domestici non può essere prescritto dal regolamento condominiale, perché i condomini non hanno diritto di limitare le facoltà altrui, bensì da quello contrattuale. Ovviamente il proprietario dell’animale risponde della condotta dello stesso (soprattutto nelle parti comuni, che devono essere ad uso e godimento di tutti i condomini), anche in sede civile e penale:
nel primo caso, il proprietario, o chi era con l’animale al momento dell’accaduto, risponde per i danni causati dall’animale, a meno che non dimostri il caso fortuito, ovvero che colui che è stato danneggiato si è esposto coscientemente al rischio;
nel secondo caso, chi lascia incustoditi, liberi o affidi la custodia ad una persona inesperta di un animale pericoloso (ad esempio un cane da guardia) è punito con una sanzione amministrativa da € 25 a € 258.
Nel caso in cui i condomini debbano subire rumori, oltre ad una normale soglia di tollerabilità, emessi da un animale del vicino, possono richiedere, anche con un’azione d’urgenza, la tutela giudiziale ed il risarcimento dei danni per disturbo della pace condominiale.
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