…di Alessandro Gallucci,
L’avviso di convocazione è l’atto attraverso il quale l’amministratore (o il condominio convocante) informa dello svolgimento dell’assemblea.
Esso deve contenere l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo di svolgimento della riunione, oltre che l’elencazione degli argomenti sui quali si andrà a discutere: insomma l’ordine del giorno.
L’avviso dev’essere ricevuto almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea in prima convocazione
Guai a confondere comunicazione con ricezione e prima con seconda convocazione: a ribadirlo la Cassazione con la sentenza n. 22047 del 26 settembre 2013. Prima di entrare nel merito della vicenda, vale la pena soffermarsi su alcune peculiarità introdotte dalla legge di riforma (cui nella sentenza citata si fa riferimento).
Forma dell’avviso
Prima dell’entrata in vigore della riforma (legge n. 220/2012), la giurisprudenza, costantemente, ha specificato che “in materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell’assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1352 c.c. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l’assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita” (così Cass. 1 aprile 2008 n. 8449). Questo principio resta applicabile a tutte quelle controversie sorte prima del 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della riforma).
La legge n. 220 ha modificato lo status quo. Ai sensi del primo comma del nuovo art. 66 disp. att. c.c.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano […].
L’e-mail ordinaria può essere considerata mezzo di comunicazione? Stando alla lettera della legge, la risposta è negativa; certo è che qualora il condomino dovesse presentarsi a seguito di simili forma di comunicazione, non si potrebbero sollevare eccezioni sulla ritualità della convocazione.
Computo dei termini
La legge non dice se i cinque giorni di cui si parla debbano essere considerati giorni liberi: non ce ne parla il codice ma la giurisprudenza, da ultimo proprio la sentenza n. 22047, ha più volte detto si.
Ricezione in tempo utile per la prima convocazione
Si supponga che l’assemblea in prima convocazione si terrà il giorno 10 del mese e quella in seconda il 15. L’avviso dev’essere comunicato cinque giorni (liberi) prima del 10 o del 15?
La domanda sembra banale ma se su questi argomenti arriva a pronunciarsi la Cassazione, allora tanto banale non è. In effetti nel caso sotteso alla sentenza 22047, nella pronuncia della Corte d’appello che s’era impugnata, si affermava che il termine andava considerato guardando alla seconda convocazione perché la prima, per prassi, è tenuta in giorni ed ore tali da farla considerare una mera formalità di rito.
No! Ha tuonato la Cassazione: il termine di cinque giorni liberi dalla ricezione dell’avviso (e quindi non dalla sua comunicazione) dev’essere conteggiato avendo riguardo alla data fissata per la prima convocazione. Ciò, dicono gli ermellini, è un dato pacifico in giurisprudenza da poco assurto a norma di legge grazie alla riforma del condominio (art. 66 disp. att. c.c.) Come dire: se per le cause riguardanti controversie sorte prima della riforma lo dicevamo noi, per quelle sorte dopo il 18 giugno (data di entrata in vigore della legge n. 220) oltre a dirlo noi, lo dice anche la legge.
Nota conclusiva: l’avviso può essere considerato correttamente ricevuto, quando è inserito nella cassetta postale del destinatario l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale (cfr. Cass. 22 novembre 1985 n. 5769).
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