Nomina giudiziale e pagamento delle spese legali
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
S’è soliti pensare che ci sono procedimenti rispetto ai quali la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali è una chimera.
Tra questi, ad esempio, v’è il ricorso per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio; trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, si dice, le spese legali sostenute per ottenere il decreto restano a carico di chi ha proposto il ricorso.
Ad oggi € 98,00 di contributo unificato, € 27,00 in marche da bollo, più le spese per le copie da notificare ai condòmini non ricorrenti e le spese per la notifica. Se a ciò si aggiunge il costo per la parcella dell’avvocato (molti Tribunali per questo genere di ricorsi non consentono l’azione senza difesa tecnica) ci vuole poco ad arrivare come minimo ad € 1.500.
E in tanti, giustamente, affermano: ne vale la pena? Due le soluzioni:
a) consorziarsi con altri vicini per presentare il ricorso;
b) nominare l’ amministratore in assemblea senza il quorum richiesto dalla legge ed aspettare l’eventuale impugnazione.
Quest’ultima soluzione è caldamente sconsigliata: si tratta di una decisione contraria alla legge (le delibere assunte con quorum deliberativi inferiori a quelli richiesti dal codice possono essere annullate) la cui impugnazione porta sicuramente alla condanna alle spese. Come dire: non pago subito ma se s’impugna quel verbale dopo pagherò con gli interessi.
Come venir fuori da questo apparente “cul de sac”? La Cassazione, con la sentenza n. 2719 dell’11 febbraio 2015, ci fornisce una risposta chiara e precisa; vediamo quale.
Nomina amministratore da parte del tribunale, possiamo suggerire un nome?
Nel caso risolto dalla Corte un condomino aveva presentato ricorso per la nomina dell’amministratore, ma il Tribunale prima e la Corte d’appello, poi, avevano rigettato la richiesta:
a) in primo grado perché mancava la prova che l’assemblea avesse tentato la nomina (requisito fondamentale per presentare la domanda, cfr. art. 1129, primo comma, c.c.);
b) nel giudizio seguente al reclamo perché nel frattempo l’assemblea aveva provveduto ad adempiere.
In entrambi i casi al rigetto della domanda del condomino seguiva la condanna al pagamento delle spese legali. Il ricorrente non ci stava e impugnava il decreto di rigetto del reclamo davanti ai giudici di piazza Cavour. Motivo? Nei procedimenti in camera di consiglio (quali sono quelli di volontaria giurisdizione) non si applicano
le norme previste in materia di soccombenza e quindi di condanna al pagamento delle spese legali.
Non è vero, dice la Cassazione, “in quanto l’art. 91 c.p.c. (quello relativo alla condanna alle spese n.d.A.), si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito ed il termine sentenza è, all’evidenza, ivi usato nel senso di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette: quindi, anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell1 ordinanza o del decreto (cfr. Cass. 12/4/2001 n. 5469)” (Cass. 11 febbraio 2015 n. 2719).
In considerazione di ciò, pertanto, viene da concludere così: se il condomino che ricorre ingiustamente al Tribunale per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio può essere condannato al pagamento delle spese legali, perché quello che ricorra a giusta non deve vedersele riconosciute?
Se il ricorso è presentato senza l’assistenza di un legale, la condanna riguarderà solamente i costi vivi sostenuti e documentati.
http://www.condominioweb.com/chi-paga-l … z3UAXxrBLo
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