Per ciò che riguarda la morosità dei condomini, il periodo di crisi economica che stiamo vivendo ha avuto effetti anche sulla gestione dei condomini.
Infatti vi è stato un aumento esponenziale delle morosità, fenomeno che sta mettendo in crisi molte casse condominiali.
La riforma condominio del giugno 2013 con Legge n. 220/2012 ha modificato la gestione di queste situazioni dando tempi certi per l’intervento dell’amministratore nella riscossione del debito.
In particolare il nuovo art. 1129, IX comma, codice civile decreta che “salva espressa dispensa dell’assemblea l’amministratore, egli deve riscuotere forzosamente i contributi anche con ingiunzione ex art. 63 disp.att. c.c., entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”
Pertanto la nuova legge obbliga l’amministratore ad attivarsi, anche senza autorizzazione dell’assemblea.
Morosità dei condomini – Obblighi dell’ amministratore
La procedura di riscossione mediante il ricorso di un decreto ingiuntivo deve iniziare entro un termine perentorio di sei mesi, salvo che l’assemblea, tramite espressa delibera, lo dispensi dal farlo.
Il decreto ingiuntivo, non appena concesso dal Giudice, sarà immediatamente esecutivo anche se allo stesso ricorso verrà proposta opposizione.
Resta inteso che, affinché un decreto ingiuntivo venga concesso esecutivo, esso deve fare riferimento a riparti deliberati correttamente dall’assemblea, insieme alla presentazione di tutti documenti che attestino tale la richiesta formale dei debiti insoluti come ad esempio:
– Avviso di convocazione e prova di consegna dell’avviso al condomino moroso;
– Verbale sottoscritto in assemblea condominiale in cui siano contenute le delibere di approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo, ed inoltre di eventuali spese straordinarie;
-Prospetti di ripartizione dei bilanci e delle spese straordinarie (consuntivo e riparto; – preventivo e riparto; eventuali spese straordinarie e riparto);
– eventuali diffide al condomino moroso che l’amministratore abbia provveduto ad inviare.
Nel caso in cui, a seguito di emissione del decreto ingiuntivo e della relativa notifica al condomino moroso, questi non provveda a pagare quanto dovuto, l’amministratore dovrà attivarsi per iniziare l’azione esecutiva.
Essa potrà concretizzarsi nell’ avviso di precetto oppure, in caso di esito negativo, nel pignoramento mobiliare o immobiliare o presso terzi, in base ai beni in possesso del condomino moroso.
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