Per la mediazione obbligatoria per il condominio il legislatore ha previsto soluzioni facilitative
Condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti. Queste le materie relative all’ultimo gruppo di controversie per le quali è stato prevista dall’art. 5, comma 1, del DLgs. 28/2010 la mediazione obbligatoria.
Per tali controversie, la mediazione costituisce da oggi un passaggio indispensabile per poter avviare il processo. Pertanto, le parti dovranno prima presentare istanza presso gli organismi di mediazione e, poi ed eventualmente, rivolgersi al giudice a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Ma dodici mesi non sembrano essere bastati per risolvere alcune questioni applicative da quando è entrata in vigore, lo scorso marzo 2011, l’obbligatorietà per il primo gruppo di controversie, fra le quali quelle in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato. La mediazione sembra non aver pace. D’altronde, si tratta di tipologie di controversie talmente eterogenee ed ampie come casistiche che sembra quasi inevitabile il perdurare dei conflitti fra le categorie professionali anche nei prossimi mesi, nonostante i ripetuti interventi del legislatore per incentivare l’operatività dell’istituto nell’ordinamento.
In particolare, da una parte i fautori della mediazione obbligatoria che hanno visto in questo istituto un mezzo per tentare di risolvere almeno in parte i mali che affliggono la giustizia civile (riduzione del carico giudiziario, dei tempi processuali e delle spese necessarie). Mediazione, quindi, per trovare rapidamente un accordo tra le parti (il limite massimo previsto per il procedimento di mediazione è di 4 mesi) ed evitare il processo.
Dall’altro, quelli che sospettano di incostituzionalità la mediazione, soprattutto in relazione alla sua previsione come “condizione di procedibilità della domanda” (si veda “Mediazione obbligatoria da domani anche per condominio e incidenti” del 19 marzo 2012).
Quindi, mediazione obbligatoria nonostante le modifiche legislative, l’attesa pronuncia della Corte Costituzionale e le incertezze interpretative (quale da ultimo proprio quella sul giorno di decorrenza che per alcuni scatterebbe un giorno più tardi).
Entrando nel merito, per quanto riguarda le controversie in materia di condominio, si tratta di ipotesi di conflitto caratterizzate da implicazioni più strettamente relazionali. Più precisamente, si tratta i rapporti fra i condomini sono bellicosi e destinati ad estendersi nel tempo, anche oltre la definizione giudiziale. Per tale ragione, il legislatore ha ravvisato l’opportunità di soluzioni facilitative che consentano di far ripartire la convivenza condominiale al di là della singola decisione.
Condominio, Implicazioni relazionali nelle controversie
In tale ambito, questioni di particolare interesse sorgono rispetto alle azioni esercitabili, data l’estrema genericità del richiamo del legislatore alla materia del “condominio”. L’obbligo di attivare la mediazione sorgerebbe, innanzitutto, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari e alla conservazione dei diritti condominiali attinenti alle parti comuni dell’edificio. Più problematica, invece, è la questione sulle modalità e sui limiti per l’amministratore di condominio di instaurare il procedimento di mediazione.
Per le controversie risarcitorie derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il legislatore ha fatto un’altra scelta. Tali controversie formano, infatti, oggetto di un rilevante contenzioso, ma rispetto al quale gli spazi di conciliazione in via stragiudiziale sembrano abbastanza ampi. In tale ambito, sarebbero ricomprese le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli e dei natanti relativi al movimento dei mezzi su strade e alla posizione di quiete del mezzo (sosta o arresto temporaneo).
Si osserva, poi, che il promotore della domanda di mediazione oltre al danneggiato potrebbe essere anche l’assicuratore, che agisce in via preventiva o in via di rivalsa verso l’assicurato.
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