Maneggio di denaro altrui
Nel mirino del fisco finiscono gli amministratori di condominio.
Chi per lavoro si trova nella condizione di dover versare a suo nome denaro altrui sul proprio conto bancario non sfugge all’accertamento fiscale con la prova generica del maneggio di somme appartenenti a terzi.
E’ quanto emerge dalla sentenza 6617/09, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.
Quando i conti correnti sono finiti nel mirino dell’amministrazione che esige le imposte sui redditi, il titolare deve fornire la dimostrazione analitica che ogni singola movimentazione è inerente alla sua attività professionale.
Altrimenti si applicano le regole previste per i soggetti con obbligo di contabilità: i prelevamenti dei conti sono considerati direttamente come ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Insomma: sull’amministratore di condominio, come su chiunque maneggi denaro altrui, è posta una presunzione che spetta al contribuente superare.
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