Per sopprimere il servizio di portierato è necessaria la maggioranza favorevole della metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi.
Il portiere presta la propria opera di vigilanza e custodia e altre mansioni accessorie come la distribuzione della corrispondenza o le pulizie dei locali condominiali. Le spese di portierato comprendenti il salario, i contributi previdenziali, sono divise fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. In caso di locazione, l’inquilino pagherà il 90% della spesa e il proprietario il rimanente 10%. Rientrano nelle spese di servizio di portierato anche i costi delle erogazioni al portiere di luce, acqua e riscaldamento.
Per istituire il servizio occorre il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti al condominio e almeno 667 millesimi. Per gli edifici classificati come residenze signorili, la giurisprudenza di merito ha considerato sufficiente la delibera presa a maggioranza. Il servizio può essere anche " part time " e anche in tale ipotesi deve essere sottoscritto un regolare contratto. La retribuzione deve essere calcolata in base alle ore effettivamente lavorate. I rapporti tra condominio e portiere sono regolati in via contrattuale.
Il contratto di lavoro deve essere in forma scritta e deve indicare chiaramente la data di assunzione, le qualifiche e le mansioni da svolgere, la retribuzione, l’orario di lavoro e la durata del periodo di prova, l’orario di reperibilità nell’ipotesi di assegnazione di alloggio, i diritti del portiere nel caso di malattie e le indicazioni delle ferie. I rapporti sono regolati mediante il contratto collettivo di lavoro.
Le spese per l’alloggio del portiere del condominio vengono sostenute dai condomini e ripartite anche queste in millesimi. Il portiere che utilizza un alloggio messo a disposizione del condominio deve garantire la reperibilità e nel caso di assenza temporanea deve farsi sostituire secondo le previsioni contrattuali. L’alloggio deve essere fornito gratuitamente al portiere e deve essere consono all’uso abitativo. Nell’ipotesi in cui non venga assegnato l’alloggio, il condominio, dove il portiere presta il servizio, deve essere almeno dotato di apposita guardiola e di servizi igienici.
La soppressione del servizio di portierato deve essere approvata dall’assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti,, in rappresentanza di almeno 500 millesimi. Oltre alle mansioni tipiche di vigilanza e custodia, il portiere può essere anche incaricato dello svolgimento di alcuni servizi accessori come, ad esempio, la sostituzione delle lampadine o le piccole riparazioni per il buon funzionamneto delle cose comuni.
Rientrano tra le mansioni supplementari con idennità aggiuntive: il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria, cioè raccomandate, assicurate, atti giudiziari. Per tali mansioni il portiere deve avvalersi di un registro in cui eseguire tutte le annotazioni della posta straordinaria ricevuta per conto dei destinatari.
Fonte: Dott. Giuseppe Spoto
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