Linee guida rendiconto condominiale
Il Rendiconto Consuntivo condominiale, realizzato secondo i principi contabili di competenza, tiene conto di tutte le spese maturate dal Condominio nell’anno.
Il preventivo di spesa deve, pertanto, tener conto di tutti i servizi resi al Condominio, generando così una rata condominiale mensile completa di costi di assicurazione edificio, manutenzioni, energia elettrica, pulizia, ascensore, canone acqua, amministrazione e quant’altro necessario per assolvere a tutte le esigenze del Condominio.
Il conguaglio spese verrà determinato per differenza tra quanto preventivato e versato e quanto effettivamente speso.
Il Rendiconto d’esercizio si completa con la situazione di cassa e con lo stato patrimoniale del Condominio. In esse sono riportate tutte le entrate ed uscite e la situazione debitoria del Condominio verso i fornitori.
Obblighi del Condomino acquirente/venditore art. 63 att. c.c.
L’Amministratore, approvata la ripartizione, può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione ed è tenuto a comunicare ai creditori i dati dei Condòmini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il Condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un Condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui trasmessa è all’Amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
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