Limiti al condizionatore sul balcone o sulla facciata del palazzo
Quando si parla di installazione di condizionatori sulla facciata del palazzo non c’è da rispettare solo le norme sul decoro architettonico dello stabile (nel caso di strutture particolarmente evidenti e ingombranti), ma anche quelle sulla proprietà e sulle distanze minime.
Innanzitutto è bene ricordare che non si può installare il condizionatore sul balcone del piano di sopra che confina con il nostro. E questo perché, secondo la giurisprudenza, i balconi, ivi compresi quelli che sporgono dalla facciata del condominio (che, in gergo tecnico si chiamano “balconi aggettanti”) appartengono interamente al proprietario del relativo appartamento e il vicino del piano di sotto non ha alcun diritto di sfruttarne la metratura, seppure per ancorarvi il condizionatore o la tenda parasole (salvo, ovviamente, il consenso da parte di questi).
Se, invece, a installare il condizionatore sotto il balcone è proprio il titolare del balcone stesso (e, quindi, il vicino del piano di sopra), l’installazione dei condizionatori può configurare la violazione delle distanze dalle vedute in appiombo che, a norma del codice civile [1], richiede una soglia minima di un metro e mezzo (anche se si può discutere sulla configurazione del condizionatore come “sporto” rilevante ai fini delle distanze).
Se, infine, il condomino dovesse istallare il condizionatore utilizzando una delle nicchie che si aprono sulla facciata del palazzo, si è in presenza dell’uso privato di una proprietà comune (appunto la facciata che è del condominio). In tal caso si configura la violazione di quella norma del codice [2] secondo cui “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
A parte ciò, deve tenersi in conto che la costituzione del condominio avviene con il primo atto di frazionamento della proprietà unica in una pluralità di proprietà divise, senza che occorra una formale costituzione. In tale contesto, il costruttore-venditore, dopo il primo frazionamento, non può attribuire diritti od obblighi ai condomini, in contrasto con quanto stabilito dal primo atto di frazionamento, a prescindere dalla esistenza o meno di un regolamento condominiale.
[1] Artt. 905-907 cod. civ.[2] Art. 1102 cod. civ.
http://www.laleggepertutti.it/91710_lim … el-palazzo
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