Limite alle modifiche a proprietà privata
L’art. 1122 del Codice civile afferma che " ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio ".
Nessun proprietario nell’esecuzione di opere nella sua proprietà può causare un danno alle parti comuni, modificando la loro destinazione, impedendo l’uso degli altri partecipanti, ovvero pregiudicandone la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico del fabbricato.
Per danno non bisogna intendere solo il pregiudizio materiale, cioè la modificazione della conformazione esterna o dell’intrenseca natura della cosa comune, ma perfino il danno conseguente alle opere che riducono l’utilità anche solo in riferimento al carattere estetico.
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