Lettera di sollecito chi paga l’avvocato?
Le norme del codice civile in materia non specificano espressamente che le spese legali sostenute dal creditore devono essere poste a carico del debitore.
Così è, ad esempio, per i rapporti inerenti transazioni commerciali (cfr. d.lgs n. 231/02).
Il condominio, però, non può essere considerato un imprenditore.
Pertanto, la legge in questione non trova specifica applicazione nei casi di morosità condominiale.
Ed allora?
Il moroso è tenuto a rimborsare la lettera scritta dal legale – Lettera di sollecito, chi paga l’ avvocato?
Veramente il moroso non è tenuto a pagare il compenso dell’avvocato, quando si fosse reso necessario interpellarlo per recuperare quanto dovuto?
Nei casi in cui la giurisprudenza è stata chiamata ad occuparsi della questione ha affermato quanto segue:
“le spese legali sostenute dal Condominio per l’ottenimento degli indennizzi devono ritenersi essere state necessarie e giustificate, con conseguente diritto al relativo risarcimento […] (Cass. 9400/99; 11606/05; 14594/05, 2276/06, 997/10)” (Trib. Como 20 settembre 2012 n. 1177).
Si tratta di ipotesi in cui la lettera di sollecito di pagamento sia stata inviata dall’avvocato soltanto dopo alcuni solleciti da parte dell’amministratore.
D’altra parte, nel caso d’ingiustificato corretto adempimento, le conseguenze, dice il codice civile (cfr. artt. 1218 e ss. c.c.) restano a carico del debitore.
A questo punto viene, però da domandarsi:
Come fare per ottenere il rimborso di questa spesa?
Come prima cosa si potrebbe intentare un’azione giudiziaria per il risarcimento del danno patito dal condominio.
Infatti il condominio ha dovuto pagare la parcella al legale intervenuto, al fine di sollecitare la regolarizzazione della posizione debitoria.
In secondo luogo si potrebbero inserire queste spese nel consuntivo, portando le ragioni appena indicate quale giustificazione in sede di approvazione del rendiconto.
In questo caso, l’importante è che sia possibile dimostrare che l’intervento del legale è stato successivo all’ intervento dell’ amministratore (A questo fine è necessaria una diffida scritta ed inviata per racc. o PEC).
Se, invece, il regolamento condominiale (di natura contrattuale) prevedesse che questa spesa possa essere addebitata direttamente al moroso, allora basterà richiamare l’applicazione della norma “statutaria” per pretenderla.
Al di là delle spese legali, comunque, resta in capo all’assemblea il potere di prevedere delle sanzioni per l’inosservanza del regolamento condominiale.
Ad esempio, il regolamento potrebbe prevedere delle scadenze precise per il pagamento degli oneri condominiali, ed inoltre delle conseguenti sanzioni per i ritardi.
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