Cari amici,
Bentornati dalle vacanze!
Spero che stiate tutti bene e che vi siate riposati.
Pare che settembre sarà un mese molto caldo per gli “addetti ai lavori” del nostro settore.
Infatti, pare che appena prima delle vacanze, i nostri politicanti si siano messi d’ accordo per riformare le norme del codice civile riguardanti il “mondo condominio”.
Mi sembra incredibile che per questa notizia così importante per un grandissimo numero di cittadini italiani ci sia un silenzio così assordante da parte della stampa e degli attori economici interessati.
Eppure non ho letto nulla riguardo le conseguenze sociali che scaturiranno dall’ applicazione delle nuove norme che i nostri “illuminati” rappresentanti politici hanno immaginato.
Di seguito, pertanto, vi segnalo l’ unico articolo che ho letto su questo argomento, che è stato pubblicato sulla WebPage del sole 24 ore:
Il sole 24 ore
Norme più stringenti contro i condòmini che non pagano. Elenco dei casi in cui può essere revocato l’amministratore. Disciplina dei debiti del condominio. Possibilità di staccarsi dagli impianti comuni, regolamentazione dell’installazione delle antenne televisive. Istituzione del registro degli amministratori.
Sono solo alcune delle principali novità del disegno di legge di riforma del Codice civile in materia di condominio sulle quali è stata raggiunta un’intesa al Senato in commissione Giustizia. A ridosso della chiusura dei lavori per la pausa estiva, l’accordo tra maggioranza e opposizione ha permesso l’approvazione di un testo da parte di un comitato ristretto (che ha ricevuto l’apprezzamento, tra gli altri, di due dei principali rappresentanti dell’opposizione, Felice Casson, Pd, e Luigi Li Gotti, Italia dei valori). A settembre potrebbe così essere possibile, se ne è già parlato, la richiesta della sede deliberante per approvare il provvedimento senza passare per l’Aula.
Il disegno di legge, che interviene a svecchiare norme che risalgono ormai a 60 anni fa, riscrive larga parte di una materia a elevato tasso di conflittualità, proponendo un adeguamento che in alcuni passaggi suona come un cambiamento radicale. Sul fronte delicato dell’amministratore, per esempio, viene istituito il Registro, tenuto dalle Camere di commercio, al quale sarà obbligato iscriversi chiunque intende svolgere la professione. E quanto alle competenze e agli obblighi, il disegno di legge prevede, tra l’altro, che l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro 4 mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile. In caso di inadempimento, l’amministratore risponde insieme ai condòmini inadempienti nei confronti dei creditori, mentre chi è in regola con i pagamenti è esonerato dal vincolo di solidarietà.
L’amministratore, che resta in carica per almeno 2 anni, può poi essere revocato in caso di gravi irregolarità (e fin qui la disposizione ricalca l’attuale previsione) che sono rappresentate, tra le altre, dal ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea nei casi previsti dalla legge, dalla mancata apertura di un conto corrente condominiale (con garanzia di accesso da parte di tutti i condòmini), dal mancato intervento per la riscossione o dall’inadempimento di un provvedimento giudiziario. Ad affiancare l’amministratore, quando le unità immobiliari sono più di nove, può essere istituito dall’assemblea un consiglio di condominio con funzioni consultive e di controllo.
Il singolo condòmino può rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, a patto che dal distacco non derivino sensibili aggravi di spesa per chi resta allacciato. Le antenne satellitari o i collegamenti via cavo sono possibili anche se decisi dal singolo che però deve comunicarlo all’assemblea. Quest’ultima può a sua volta sollecitare che l’installazione avvenga nel rispetto del decoro architettonico e della salvaguardia dell’edificio.
Un ampio articolo è dedicato alla necessità di rispettare le condizioni di sicurezza sia nelle parti comuni sia in quelle di proprietà o a uso esclusivo. Basta anche il sospetto di un solo condòmino a smuovere l’amministratore che potrà interpellare l’interessato per organizzare l’accesso di un tecnico nominato di comune intesa. Il possesso della documentazione che attesta l’osservanza della normativa di sicurezza non rappresenta poi un ostacolo all’accesso del tecnico.
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