Lavori condominiali: la detrazione passa al 65%
Gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali sono oggetto di detrazione d’imposta al 65% per tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2014. Con un Decreto Legge è arrivata la proroga. Agevolate quindi le sostituzioni di infissi su tutti gli appartamenti condominiali, ad esempio. Vediamo tutte le novità.
Con il Decreto Legge n. 63 del 2013, in vigore dal 6 giugno, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013 le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica. La percentuale di detrazione è stata elevata dal 55% al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica. Analoga proroga, ed aumento della percentuale, è stata effettuata per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio. Si tratta di una importante novità per i condomini che stanno affrontando la spesa per lavori condominiali.
Il comma 2 dell’art. 14 del Decreto, non modificato dalla legge di conversione, prevede che “La detrazione spettante ai sensi del comma 1 (che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, non di ristrutturazione edilizia) si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”.
Quindi la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali spetta, a seguito di proroga, dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014. Si tratta di un prolungamento con aumento della detrazione spettante, che passa dal 50% al 65%, con una durata superiore rispetto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (gli interventi sono ad esempio la sostituzione infissi, installazione di caldaie, ecc.). Quest’ultima misura è concessa per gli acquisti fino al 31 dicembre 2013, mentre sui lavori riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali la data ultima è il 30 giugno 2014.
Il perché lo spiega la relazione al disegno di legge di conversione del decreto n. 63 del 2013, in vigore dal 6 giugno 2013: “una siffatta durata del regime incentivante potenziato, stabilita in misura maggiore per le spese sostenute per gli stabili condominiali, è dovuta al maggior tempo necessario per la progettazione, l’espletamento delle procedure autorizzatorie e l’attuazione degli interventi riguardanti i predetti stabili, di notevole entità. Si è voluto perseguire, nel contempo, l’obiettivo di favorire una riqualificazione energetica degli edifici condominiali, che presentano consumi energetici superiori alla media italiana, già di per sé abbastanza alta rispetto a quella di altri paesi dell’Unione europea, anche in considerazione della loro epoca di costruzione”.
Come opera la detrazione al 65%. Si tratta di una detrazione d’imposta Irpef nella percentuale del 65% della spesa sostenuta. Ossia, il 65% viene portato in detrazione sull’Irpef lorda calcolata dal contribuente a seguito di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico. Il contribuente in sostanza, può abbattere l’imposta Irpef da pagare, fino ad azzerarla nell’anno di riferimento, attraverso l’importo ottenuto applicando il 65% alla spesa sostenuta, la quale viene ripartita in 10 quote annuali. In questo modo recupera parte dell’esborso finanziario sostenuto per i lavori effettuati dal condominio, riducendo la propria imposta da pagare.
Fruizione della detrazione al 65%. Il comma 3 dell’art. 14 del decreto, non modificato dalla legge di conversione, stabilisce che la detrazione spettante in base all’articolo 14 del decreto è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, confermando quanto già stabilito dall’art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto, a decorrere dalla proroga per il 2008, alcune modifiche alla disciplina originaria delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.
Quali sono i lavori condominiali agevolati
Il comma 2 dell’art. 14 del Decreto 63 del 2013, quindi, mantiene fermi gli interventi agevolabili e l’aliquota della detrazione al 65% in precedenza indicati, mentre prevede una maggiore durata dell’agevolazione, fino al 30 giugno 2014, per gli interventi:
relativi a parti comuni degli edifici condominiali;
che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Quali sono le parti comuni degli edifici condominiali. Per quanto concerne la nozione di “parti comuni degli edifici condominiali”, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E del 2013 fa presente che le disposizioni del codice civile disciplinanti il condominio degli edifici sono state recentemente modificate ad opera della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in vigore dal 18 giugno 2013.
L’art. 1117 del codice civile (Parti comuni dell’edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Il successivo art. 1117-bis del codice civile, inserito dalla citata legge n. 220 del 2012, estende l’applicazione delle disposizioni del codice civile sul condominio degli edifici, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.
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