Lastrico solare trasformato, azione legale entro 20 anni
Anche il diritto reale ad opporsi alla costruzione di nuove fabbriche sul lastrico solare può estinguersi, al pari della servitù, per prescrizione ventennale. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 17035/12.
Il caso…
Due fabbricati confinanti e il lastrico solare di uno che copre per una porzione il secondo. Il proprietario del primo aveva coperto gran parte del lastrico con una tettoia in plastica completa di grondaia, chiusa sul davanti con una vetrata e, nella stanza così realizzata, aveva collocato lavatrici e macchinari domestici che molestavano la quiete del sottostante locale, adibito a sartoria. L’usufruttuario della sartoria chiedeva la negatoria servitutis e il risarcimento dei danni per occupazione abusiva.
Le linee architettoniche dell’edificio condominiale sono state turbate? La questione arriva avanti alla Corte di legittimità, dove il primo motivo del ricorso incidentale viene accolto. La Suprema Corte afferma che il diritto del proprietario esclusivo del lastrico solare ad elevare “nuove fabbriche” (art. 1127 c.c.) viene limitato dal concorrente diritto dei condomini a non vedere turbate le linee architettoniche dell’edificio condominiale, «sicché possono ottenere il rimedio dell’esecuzione in forma specifica mediante l’azione reale della restituito in integrum a tutela della proprietà comune».
L’azione dei condomini ha dei limiti temporali. Il fatto è che se i condomini non esercitano tale azione – precisa ulteriormente la Cassazione – «nei limiti temporali entro i quali il proprietario della nuova fabbrica ha maturato il diritto a mantenerla», l’opposizione non può proporsi.
Estinzione del diritto reale ad opporsi per prescrizione ventennale. Visto che il diritto reale ad opporsi può estinguersi, al pari della servitù, per prescrizione ventennale, «non sussistono i presupposti per una astratta non usucapibilità del diritto».
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