L’amministratore sceglie il portiere
Nel nostro condominio, qualche anno fa, è stato sostituito il portiere, che è andato in pensione, con un suo figlio, senza che sia stato deciso nulla dall’assemblea. Tale avvenuta sostituzione è stata comunicata ai singoli condomini con una nota scritta dell’amministratore. A quale azione potrebbe essere esposto l’amministratore che ha ignorato l’assemblea? Nando da Vicenza
Preliminarmente, occorre distinguere tra l’istituzione del servizio di portierato, intesa come decisione relativa alla creazione o alla riattivazione del servizio di portineria, nonché alla scelta del soggetto più idoneo a ricoprire il relativo ruolo, riservate all’assemblea – anche, perché è bene ricordare che con l’istituzione del relativo servizio si inciderà sulle obbligazioni patrimoniali dei condomini, in merito al pagamento della retribuzione e degli oneri contributivi conseguenti – e la pura e semplice nomina del portiere, quale attività di ordinaria amministrazione, tesa alla migliore utilizzazione e svolgimento del servizio comune che, incontestabilmente, rientra nei compiti dell’amministratore.
Infatti, in merito a questo ultimo aspetto, si ricordi che tutto ciò che inerisce alle vicende personali del portiere è demandato all’amministratore del condominio, il quale ha il compito di provvedere direttamente alla relativa regolamentazione nell’interesse comune, in modo da garantire alla generalità degli interessati l’esercizio di un’attività rispondente alle esigenze della vita dello stabile, ex articolo 1130, 1° comma, n. 2 – il cui contenuto è sostanzialmente rimasto invariato, anche dopo la legge di riforma n. 220/2012 – in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente e alla contrattazione collettiva.
Da quanto appena esposto e in merito alla questione prospettata, sembra che nessuna azione possa essere proposta nei confronti dell’amministratore, in quanto: la circostanza che per tre anni i condomini non hanno sollevato alcuna eccezione in merito alla nomina/sostituzione dell’attuale portiere ha fatto sì che divenisse lecita l’assunzione per "facta concludentia", ossia per averla riconosciuta nei fatti con il proprio silenzio; inoltre, visto che il rapporto economico (che andrà ad incidere pro quota nei confronti di ciascun condomino) è disciplinato dal Ccnl, nessuna responsabilità può essere sollevata nei confronti dell’amministratore.
Comunque, è bene ricordare che l’assemblea – organo primario del condominio – ha il potere di revocare la nomina o chiederne il licenziamento, quando la maggioranza dei condomini non condivide le scelte del l’amministratore o, comunque, non è soddisfatta del servizio espletato dal portiere.
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