La riforma del condominio modifica le maggioranze
Con la riforma cambiano le regole per molte maggioranze e quorum costitutivi, necessari alla validità della seduta.
Anche se la base non cambia (per l’approvazione di ogni delibera sarà necessaria la maggioranza del numero dei condomini e del valore dei millesimi rappresentati), sono molte le modifiche in tema di quorum dell’assemblea che entreranno in vigore dal prossimo 18 Giugno.
Prima di tutto, affinchè l’assemblea sia valida, in seconda convocazione, sarà necessario prima di tutto che siano presenti un terzo degli aventi diritto e che questi detengano un terzo dei millesimi dell’edificio. Fino a oggi non era previsto per legge il raggiungimento in seconda convocazione di alcun quorum costitutivo, riconosciuto peraltro necessario dalla giurisprudenza. Per approvare decisioni ordinarie, relative a opere o servizi che riguardano la normale amministrazione, inoltre, sarà indispensabile la maggioranza degli intervenuti in assemblea a patto che queste persone siano titolari di almeno un terzo dei millesimi. Con le regole ante-riforma, invece, basta certo un terzo dei millesimi, ma anche un terzo dei condòmini.
Assemblea di Condominio: le nuove regole sulla maggioranza
Di conseguenza, dal 18 giugno sarà più facile raggiungere la maggioranza ordinaria in quegli edifici in cui pochi proprietari dispongono di una quota consistente del valore dell’edificio, agevolando così le decisioni soprattutto nei grandi palazzi dove la partecipazione alle assemblee è scarsa. La situazione cambia quando al centro del dibattito ci siano delibere fuori dall’ordinaria amministrazione.
Per la nomina, riconferma o revoca dell’amministratore (salvo altre disposizioni del regolamento), per il via libera a decisioni che riguardano riparazioni straordinarie di notevole entità, per l’approvazione del regolamento di condominio, per l’autorizzazione alle liti in tribunale o per la ratifica dell’operato dell’amministratore che abbia eseguito lavori di manutenzione straordinaria urgenti e improrogabili, è necessario il raggiungimento di un quorum regolamentare, che consiste nella maggioranza degli intervenuti in assemblea più la metà del valore del condominio.
Le innovazioni Agevolate
Rispetto al passato, inoltre, lo stesso quorum regolamentare sarà anche applicato alle delibere per le cosiddette "innovazioni agevolate". Si tratta di una serie d’interventi "virtuosi", riguardanti gran parte delle opere sull’edificio o sugli impianti previsti dalle leggi speciali: dalla sicurezza e dalla salubrità degli edifici e degli impianti alle barriere architettoniche; dal contenimento del consumo energetico alla realizzazione di parcheggi; dalla produzione di energia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agli impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva.
In questi casi sarà richiesto, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi del condominio, mentre prima le maggioranze erano spesso semplificate. Del tutto nuova è poi la maggioranza stabilita per la modifica di una destinazione d’uso. Il quorum prevede un numero di voti pari ai quattro quinti dei partecipanti al condominio più i quattro quinti del valore dell’edificio. Questo a condizione che non si tratti di un’innovazione vietata. Inoltre, la convocazione dell’assemblea deve avvenire con un iter particolarmente complesso.
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