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La responsabilità può essere delegata

La responsabilità può essere delegata

Spetta al proprietario di casa o, nel caso di un condominio, all’amministratore (che a loro volta possono delegare una persona terza come responsabile) il compito di verificare la messa a norma, la manutenzione e il buon funzionamento degli impianti di climatizzazione e dei relativi sottosistemi, nonché il rispetto delle regole per l’abbattimento dei consumi.

Più in generale, il controllo e la manutenzione dell’impianto di climatizzazione (compresi, ove presenti, quelli per la climatizzazione estiva e per l’acqua calda sanitaria) deve essere sempre eseguito da una ditta abilitata (secondo i criteri definiti nel regolamento contenuto all’interno del Dm 37 del 22 gennaio 2008), alla quale può essere affidata la delega di terzo responsabile.

Il Dpr 74/2013 ridefinisce, nel dettaglio, gli obblighi e i doveri per il corretto funzionamento degli impianti. A partire dalle figure cardine.

La delega al terzo responsabile può essere concessa solo nel caso in cui la caldaia sia inserita in un locale dedicato (e ciò vale soprattutto per le abitazioni con impianto singolo, anche se raggruppate in edificio condominiale, perché nei condomini con impianto centralizzato lo stato di fatto non può essere altrimenti). Nel caso d’impianti con potenza superiore a 350 kW, questa figura deve possedere la certificazione Uni En Iso 9001 o avere analoga attestazione rilasciata ai sensi del Dpr 207/2010.

L’assunzione della responsabilità avviene per iscritto: il terzo responsabile non può delegare ad altri i suoi compiti e solo occasionalmente può far ricorso al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza.

In caso di mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente, sarà il terzo responsabile il destinatario delle sanzioni amministrative.

L’amministratore di condominio non può, dal canto suo, dare delega a un terzo nel caso in cui l’impianto di partenza non sia conforme alle disposizioni di legge.

Inoltre, non può cedere l’incarico al venditore di energia per il medesimo impianto o a società legate, al ruolo di venditore.

Con un’unica eccezione: quando la fornitura dell’edificio è in carico a una Esco sulla base di un contratto di servizio energia (Dlgs 30 maggio 2008, n. 115).

Le verifiche di tutti gli impianti di climatizzazione (compresi, condizionatori e caldaie per l’acqua calda) spettano a ditte abilitate e devono essere effettuate secondo le prescrizioni e la periodicità previste nelle istruzioni tecniche fornite dall’impresa installatrice (se non sono disponibili, possono essere prese a riferimento quelle del fabbricante del componente o quelle più generiche del modello o quelle previste dalle norme Uni e Cei).

Spetta a chi installa e manutiene il sistema, informare proprietario o amministratore (o, il terzo responsabile) su quali siano le operazioni di controllo da effettuare sull’impianto e sulle tempistiche.

Tutte le informazioni relative all’apparato sono contenute nel libretto di impianto, di cui sono responsabili, in alternativa, proprietario, amministratore o terzo
delegato.
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa- … d=AbnZlkZI

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