La marcatura ce dei serramenti. Anche gli amministratori di condominio corrono grossi rischi
Angelo Pesce scrive…
Dopo i recenti casi di cronaca, che hanno visto il verificarsi di incidenti anche mortali(La sicurezza prima di tutto. Ma il portone “killer” uccide una ragazza. Rinviati a giudizio i due amministratori e lo stesso condominio. ), causati da portoni o finestre (in particolare in condominio), si torna a parlare di sicurezza dei serramenti.
La sicurezza in condominio. In caso di problematiche connesse alla sicurezza sia l’ amministratore di condominio, che la ditta produttrice del serramento, rischiano gravi conseguenze legali.
L’ amministratore per aver messo in pericolo l’integrità fisica dei condomini, la ditta produttrice per aver immesso sul mercato un prodotto, di fatto, illegale in quanto privo del marchio CE. Secondo una recente stima, molti amministratori condominiali, come anche artigiani del settore, ignorano l’obbligatorietà del marchio CE sui serramenti.
L’ Unicedil (Associazione di categoria dei serramentisti che fa riferimento a Confartigianato), ha proposto e messo in atto l’apertura di uno Sportello Sicurezza dei serramenti al quale le categoria suddette possono far riferimento per tenersi aggiornati ed informarsi a riguardo. In particolare, l’Associazione promuove la sensibilizzazione sia degli addetti del settore che dei consumatori, verso l’impiego di prodotti ad esclusivo marchio CE, favorisce la diffusione delle norme vigenti relative alla marcatura, coadiuva i produttori nelle procedure per la certificazione e l’ottenimento del marchio, oltreché tutela e valorizza le imprese associate che operano nel rispetto delle normative europee.
Cosa dispone la Direttiva? Ricordiamo che sin dal luglio 2013, è in vigore la Direttiva Comunitaria 305/2011/EEC, che regolamenta a livello europeo tutti i materiali da costruzione (CPR). La direttiva dispone in materia di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato dell’UE, imponendo sei requisiti fondamentali:
la stabilità;
la sicurezza contro l’incendio;
l’igiene per l’uomo e l’ambiente;
la sicurezza di impiego;
il contenimento delle emissioni rumorose;
il risparmio energetico.
La marcatura. Relativamente alla Marcatura CE dei prodotti, invece, la norma che ne regolamenta l’applicazione è la EN 14351-1:2006 (pubblicata in GUCE dalla Commissione Europea e attuabile dal 1 febbraio 2007); questa dispone la marcatura CE delle finestre e delle porte esterne pedonali, la documentazione necessaria attestante la marcatura e individua il percorso che il serramentista dovrà effettuare per l’apposizione della marcatura CE (Dichiarazione di Conformità, Documentazione di Accompagnamento/Etichetta CE).
Il fabbricante che rispetta i requisiti essenziali del Regolamento 305/2011/EEC relativa ai prodotti da costruzione, potrà apporre la marcatura CE. È importante segnalare che i serramenti non possono essere più commercializzati senza la marcatura CE che dovrà essere apposta in modo indelebile su tutti i prodotti immessi sul mercato come certificazione della sua conformità.
Le procedure. In breve dettagliamo le condizioni necessarie e le procedure per le attestazioni di conformità e quindi la marcatura CE dei prodotti: la prima condizione fondamentale, infatti, è certamente la Dichiarazione di Conformità del prodotto che dovrà essere sottoscritta dal produttore sotto la propria diretta responsabilità o tramite un Organismo di Certificazione riconosciuto (o Laboratorio di Prova). La procedura per questa Attestazione di Conformità prevede varie fasi.
Il produttore dovrà fornire la gamma dei serramenti prodotti, suddivisi per tipologia, caratteristiche intrinseche, varianti costruttive.
Una volta selezionata la campionatura dei prodotti, questi vengono sottoposti alle verifiche previste dalla norma di prodotto EN 14351-1, per certificarne la conformità e controllarne l’efficienza prestazionale.
Affinchè i risultati rivenienti dalle verifiche di laboratorio possano essere garantiti su tutta la produzione, il serramentista dovrà dotarsi di un sistema di controllo della produzione, il cosiddetto Controllo del Processo di Fabbrica conforme ovviamente ai requisiti previsti dalla norma EN 14351-1. questo controllo interno, affidato a personale qualificato, dovrà accertare la conformità del prodotto finale al progetto, la provenienza e sicurezza delle materie prime impiegate, la verifica finale prima della immissione sul mercato. In virtù di questo, il produttore si assume la piena responsabilità dell’apposizione del marchio CE, dichiarando di aver effettuato tutte le analisi e le verifiche del caso e di controllare la qualità del prodotto finale permanentemente nel processo di produzione.
Ultima fase prevede la produzione di una documentazione ad hoc che certifichi la rintracciabilità del prodotto, la sua conformità alle normative vigenti e la scheda tecnica, ad uso dell’utente finale, contenente indicazioni sull’installazione, l’uso e la manutenzione.
Questi passaggi, se eseguiti correttamente, sono alla base della marcatura CE del prodotto, per il quale, in caso di dichiarazioni o verifiche non comprovate, il produttore ne risulta il diretto responsabile.
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