La legittimazione ad agire in giudizio dell’amministratore in caso di pretese concernenti l’affermazione di diritti di proprietà
Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5862
In caso di pretese concernenti l’affermazione di diritti di proprietà, anche comune, la legittimazione ad agire in giudizio dell’amministratore può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito da ciascuno dei condomini al medesimo amministratore e non già – ad eccezione della equivalente ipotesi di unanime positiva deliberazione di tutti i condomini – nel meccanismo deliberativo dell’assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge e di regolamento, la mera legittimazione processuale ex articolo 77 c.p.c., presupponente peraltro quella sostanziale.
Pertanto, in assenza del potere rappresentativo in capo all’amministratore in relazione all’azione esercitata, la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo sostanziale mancante – vizio rilevabile anche d’ufficio, pure in sede di legittimità – comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti e della sentenza.
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