L’ assemblea non può votare nell’ interesse di pochi
Addio dittatura di pochi condomini, forti tuttavia con i millesimi. La delibera dell’assemblea condominiale, anche se è stata raggiunta la maggioranza, non può mai decidere a favore di pochi proprietari e in modo contrastante all’interesse comune.
Diversamente scatta l’eccesso di potere e la votazione può essere annullata dal giudice. A dare questa importante interpretazione è il tribunale di Lecco [1]. Il voto espresso dall’assemblea deve sempre essere nell’interesse sociale e mai solo di un gruppo di sparuti proprietari.
È ciò che accade, per esempio, se si cerca di imporre come amministratore un soggetto in precedenza ritenuto colpevole dal tribunale di cattiva gestione, in contrasto con l’interesse delle casse del condominio.
Non esiste alcuna norma che esprima, in modo esplicito, il principio per cui una delibera, seppur formalmente valida perché presa con regolare maggioranza, può comunque essere annullata dal giudice in difetto di interesse per il condominio.
Tuttavia, secondo la sentenza in commento (che segue un precedente orientamento della Cassazione) si può sempre ricorrere alla figura dell’eccesso di potere per superare i limiti di un controllo di mera “legittimità formale” sulle espressioni di volontà degli enti collettivi, come le società o i condomini.
Insomma, il principio è: mai lasciare prive di tutela situazioni di predominio della maggioranza nei confronti del singolo. Ma affinché l’eccesso di potere si configuri è necessaria la sussistenza di un interesse del condominio in sé considerato, che sarebbe leso insieme all’interesse del singolo che ricorre in tribunale per ottenere l’annullamento della delibera.
[1] Trib. Lecco, sent. n. 701/14 .http://www.laleggepertutti.it/58788_con … e-di-pochi
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