Cassazione: l’amministratore di condominio è un mero esecutore materiale delle decisioni prese dall’assemblea
Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 5761 dell’8 Marzo 2013
L’art. 1130 codice civile attribuisce all’amministratore di condominio il potere – dovere di eseguire le deliberazioni adottate dall’assemblea dei condomini. Da tale dettato normativo si intuisce chiaramente quale sia stato l’intento del legislatore storico: subordinare l’intera attività dell’amministratore alla primaria volontà dell’assemblea, la quale (nonostante sul piano legale al condominio non venga riconosciuta autonoma personalità giuridica) è l’unico vero organo rappresentativo degli amministrati.
Questo stato di subordinazione si può evincere anche da un altro articolo, il 1131 codice civile, il quale attribuisce all’amministratore il potere di rappresentare ed agire in giudizio in nome dei condomini nei limiti dei poteri conferitigli dall’assemblea o dal regolamento di condominio.
Nel caso di specie la Cassazione chiarisce come, proprio sulla base dell’interpretazione sopra esposta, la decisione ultima di agire o meno in giudizio, di resistere e di impugnare o meno determinati provvedimenti giudiziali nei quali il condominio risulti soccombente spetta soltanto all’assemblea dei condomini, essendo l’amministratore una figura meramente esecutiva e non dotata di autonomo potere decisionale.
Si deve tuttavia precisare che, a seguito dell’approvazione della riforma del condominio, a partire da Giugno prossimo la figura ed il potere dell’amministratore sarà decisamente potenziata, tanto che si potrà parlare di un "superamministratore".
Fonte: Cassazione: l’amministratore di condominio è un mero esecutore materiale delle decisioni prese dall’assemblea
(StudioCataldi.it)
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