L’ amministratore dura in carica due anni salvo disdetta dell’assemblea.
Per il Tribunale di Milano (ordinanza del 7 ottobre 2015, firmata dal presidente della XIII Sezione, Marco Manunta) «deve ritenersi corrispondere alla nuova disciplina del condominio l’omesso inserimento dell’argomento “nomina dell’amministratore” nell’ordine del giorno dell’assemblea da celebrare al compimento del primo anno di durata dell’incarico».
L’ordinanza fornisce finalmente una soluzione che considera decisamente come il dato normativo sia mutato con la riforma del 2012 (il vecchio testo diceva «un anno», mentre ora recita «durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata») senza dimenticare che comunque la norma parla di dimensione annuale dell’incarico.
Fra il troppo poco di chi esige che dopo un anno occorre ridiscutere la nomina e il troppo di chi immagina che la nomina rimanga senza limiti sino a revoca espressa, i giudici milanesi hanno indicato una soluzione che appare equilibrata senza essere di mero compromesso.
Il provvedimento incide su uno degli snodi della riforma e ha inoltre ha il pregio di chiarire molti dubbi.
Allo scadere del primo periodo di durata l’amministratore non ha quindi l’obbligo di inserire, all’ordine del giorno dell’assemblea di fine anno, l’ argomento della nomina.
Dunque il primo rinnovo è automatico e non esige passaggio assembleare.
L’ esame rapido del provvedimento lascia intendere che la rinnovazione tacita concerna soltanto il primo rinnovo; quindi due anni dopo la nomina l’ argomento dovrà essere inserito all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … d=ACtIg3CB
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.