Attività di amministratore compatibile con quella di agrotecnico
L’attività di amministratore di condominio è compatibile con la libera professione di agrotecnico (professionale e laureato).
L’attività di amministrazione condominiale, anche dopo la riforma del condominio, non è inquadrata come attività professionale regolamentata, in quanto non è costituito uno specifico albo professionale degli amministratori, che hanno solo l’obbligo della formazione periodica, elemento non sufficiente a inquadrare tale attività come «professione intellettuale».
Ne consegue che, allo stato, l’attività di amministratore di condominio deve essere configurata come «attività libera», che può essere esercitata (ai sensi dell’art. 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile) da chiunque sia in possesso, oltre che del godimento dei diritti civili, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, che abbia frequentato un corso di formazione iniziale (ne sono esentati i soggetti che già svolgono l’attività di amministratore) e che si aggiorni periodicamente, tramite corsi di amministrazione condominiale (obbligatori per tutti).
Questo è quanto sostiene il Collegio nazionale degli agrotecnici con la circolare interpretativa 15 luglio 2013 n. 4065. Il Collegio nel rispondere ai diversi quesiti posti da parte degli iscritti all’albo relativamente alla possibilità di svolgere, contestualmente all’attività libero professionale tipica, anche quella di amministratore di condominio ha affermato che nella legge professionale 6 giugno 1986 n. 251 e successive modifiche non si rinvengono incompatibilità con l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio rilevando inoltre come questa figura operi «su mandato» dei condomini costituiti in «assemblea» .
http://www.italiaoggi.it/sololavoro/sol … in%20campo
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