In base all’articolo 7 comma 1, lettera b), della Legge n. 488/1999, sono soggette ad IVA del 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Si intendono interventi di recupero del patrimonio edilizio quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria; quelli di restauro e di risanamento; quelli di ristrutturazione edilizia
Lo stesso comma 1, prevede poi che con decreto del Ministro delle Finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate.
Ciò nell’ambito delle prestazioni di cui alla lett. b (“beni significativi”), ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Elenco dei beni che costituiscono parte significativa della fornitura edilizia
Ecco, quindi, che Il D.M. del 29 dicembre 1999 ha individuato espressamente i seguenti beni significativi:
Ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.
Nella circolare di ieri è stato evidenziato che la predetta categoria di beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Ciò a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
Infatti, i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria del 22%.
La norma riguarda solo i beni significativi impiegati
Le Entrate sottolineano che la portata innovativa della norma richiamata in premessa riguarda solo i beni significativi impiegati nell’ambito dei citati interventi, mentre continuano a trovare applicazione:
- la disposizione di cui al n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 , che prevede (tra i servizi cui l’imposta si applica a regime con l’aliquota ridotta del 10%) quelli dipendenti da contratti d’appalto aventi ad oggetto gli interventi di restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, effettuati su qualsiasi tipologia di immobile;
- la disposizione di cui al n. 127-terdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 che (a prescindere dalla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero) prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate (beni finiti) forniti per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
Chiarimenti dell’ agenzia delle Entrate – IVA Agevolata 10%
A seguito della disposizione normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) riguardante i c.d. “beni significativi”, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti con la Circolare n. 15/E/2018.
Ciò con particolare riferimento alla loro rilevanza (ai fini IVA) nell’ambito dei lavori per il recupero del patrimonio edilizio.
Si ricorda che la citata legge di bilancio contiene una norma di interpretazione autentica dei citati beni, in base alla quale:
“Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché’ il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
Ciò come individuato nel citato decreto ministeriale. (IVA agevolata 10%)
Come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti.
Detto contratto deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
Comunque, il valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
Detti beni devono essere forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate”.
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