IRAP e Studio associato amministrazione stabili
D.ssa Maria Adele Venneri scrive…
Che cosa è l’IRAP? L’imposta regionale sulle attività produttive, istituita con d.lgs.n. 446 del 15 dicembre 1997 , ha il suo presupposto nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione od allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Poiché è un tributo di carattere regionale, la base imponibile è rappresentata dal valore della produzione netta sul territorio regionale.
Tra le categorie produttive sottoposte ad imposizione, una particolare attenzione è stata da sempre riservata al lavoro autonomo. Quanto alla sottoponibilità ad IRAP di chi svolge l’attività di lavoro autonomo in forma associata, con la sentenza in oggetto si sostiene che l’esercizio associato dell’attività rappresenta un indice presuntivo di un’autonoma, seppur modesta, organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell’intento degli associati di avvalersi della loro reciproca collaborazione,competenza o sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze. =>
Quali sono gli adempimenti fiscali dell’amministratore dopo la Riforma.
Secondo questo orientamento, spetta al contribuente la prova contraria che il reddito prodotto derivi dal solo lavoro professionale dei singoli associati
Il caso. Uno studio associato di amministratori di condominio, poiché aveva formulato un’istanza di rimborso dell’IRAP,ricorreva in Commissione Provinciale a seguito del silenzio rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione, soccombente sia in CTP che in secondo grado, ricorreva in Cassazione.
L’Ufficio deduceva, innanzitutto, il vizio di violazione di legge quanto agli artt. 2 e 3 d.lgs. n.446/1997, in relazione all’art.360, co. 1, n. 5 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. omesso di considerare che l’esercizio in forma associata determina una presunzione legale di esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e dunque di assoggettamento ad IRAP, competendo al singolo contribuente provare una imputazione diversa (da lavoro professionale proprio) del reddito formale prodotto dalla struttura associata stessa.
In secundis, si deduceva il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, co. 1, n. 5 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. indicato, quali ragioni per le quali dovesse essere escluso il requisito della autonoma organizzazione, l’assenza di collaboratori e l’esiguità dei beni strumentali, per ciò omettendo di considerare la produzione del reddito riferibile ai singoli associati e non allo studio associato nel suo complesso.
Con la sentenza n. 1575/2014, la Suprema Corte accoglieva il ricorso.
Il principio di diritto posto alla base della decisione. Gli Ermellini hanno stabilito che: “…l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati."
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, è tenuto al versamento dell’Irap lo studio professionale associato che svolge attività di amministratore di condominio.
Invero, in tema di IRAP, l’esercizio in forma associata dell’attività di amministratore di condominio:
benché senza dipendenti o collaboratori;
e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore.
E’ circostanza di per sé idonea a far presumere:
l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi;
nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive competenze;
ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze così da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, debba essere assoggettato all’IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati.
Il lavoro svolto da più professionisti fa presumere, infatti, l’esistenza dell’autonoma organizzazione salva la prova contraria.
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