Installazione di impianti non centralizzati
Il nuovo articolo 1122-bis prevede che le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando sempre il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. Qualora si rendano necessarie modifiche alle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore. L’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione.
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