Infiltrazioni dal balcone sull’appartamento di sotto: chi paga
Se dal tuo balcone derivano infiltrazioni di acqua nell’appartamento sottostante, a dover pagare il risarcimento sei tu e non il condominio: questo perché il balcone non costituisce una parte comune dell’edificio, ma rientra nella proprietà individuale. A chiarirlo è stata la Cassazione con una recente sentenza [1].
Capita spesso che la causa delle infiltrazioni in un appartamento sia costituita dal cattivo stato di manutenzione degli elementi di finitura delle solette del balcone sovrastante. Tuttavia, in questi casi, è inutile prendersela con il condominio o con l’amministratore: la responsabilità del danno, e il relativo risarcimento, è solo a carico del proprietario dell’immobile cui corrispondono i terrazzi.
Infatti, secondo ormai una giurisprudenza unanime, i cosiddetti “balconi aggettanti” (quelli cioè con affaccio e senza funzione di copertura dell’immobile di sotto) sono da considerarsi di proprietà esclusiva del titolare dell’abitazione alla quale ineriscono, e questo perché sono una sorta di prolungamento del relativo appartamento.
Essi, infatti, non svolgono alcuna funzione di utilità per gli altri condomini e la loro esistenza va ad esclusivo vantaggio del proprietario dell’immobile corrispondente. Peraltro, proprio per tale ragione, e trattandosi di una proprietà esclusiva, essi non possono essere utilizzati dal condomino dell’appartamento sottostante come supporto per installarvi eventuali manufatti (per esempio, un condizionatore d’aria), senza aver prima chiesto l’autorizzazione.
Le uniche parti dei balconi aggettanti considerati beni del condominio sono i rivestimenti e le decorazioni della parte frontale e della parte inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e lo rendono esteticamente più gradevole [2]. Questi infatti sono considerati elementi integranti della facciata condominiale poiché abbelliscono l’edificio e apportano una miglioria che va a vantaggio dell’intera compagine condominiale.
[1] Cass. sent n. 11156/2015.[2] Cass. sent. n. 6624/2012.
http://www.laleggepertutti.it/89262_inf … Rkz6w.dpuf
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