Go to Top

Imposta di registro atti giudiziari – Chi paga? Come si registra?

Imposta di registro atti giudiziari

L’imposta di registro per atti giudiziari grava su entrambe le parti coinvolte nella causa.

L’ente per la riscossione, infatti, non fa differenze tra la parte vincitrice e quella soccombente.

Entrambi sono obbligati in solido.

In condominio sorge l’ obbligo di pagare l’imposta di registro tutte le volte che il giudice emette un decreto ingiuntivo a carico del condominio.

Il termine di pagamento è di 60 giorni dalla data della notifica dell’avviso di liquidazione dell’ imposta.

La notifica viene effettuata presso il condominio, nelle mani del legale rappresentante (l’amministratore), in quanto attore del procedimento.

Imposta di registro per atti giudiziari – Chi paga?

L’imposta di registro è versata dal condominio per intero, ma grava al 50 % sul condominio, e per il restante 50% sul condomino moroso.

Come si registra il versamento in contabilità

Anzitutto bisogna dire che in questo caso il condomino moroso è un soggetto terzo rispetto al condominio, in quanto controparte.

D’ altra parte è condomino; pertanto è integrato con i suoi millesimi di proprietà nella tabella millesimale.

Il problema quindi è il seguente:

Il condomino moroso non deve essere compreso nel pagamento del 50% dell’imposta di registro di competenza del condominio di cui fa parte.

Pertanto si procede in questo modo:

  1. Si addebita il 50% dell’imposta al condominio per millesimi di proprietà.
  2. Quindi si procede ad addebitare il restante 50% come spesa personale al condomino coinvolto nell’ atto.
  3. Infine si accredita a favore del condomino coinvolto la quota che gli è stata addebitata per millesimi di proprietà non dovuta. Per calcolare questo importo si procede al calcolo che segue: Quota di spesa addebitata al condominio /1000 x quota millesimale del condomino coinvolto = quota di spese da accreditare come spesa personale.

Per ciò che riguarda le spese di notifica, esse sono trattate contabilmente allo stesso modo.

Chi scrive ritiene che non sia errato se, dal punto di vista della contabilità condominiale, le spese di notifica siano sommate all’imposta di registro, e, pertanto, trattate come se fossero una spesa unica.

Chi siamo

Mi chiamo Antonio Azzaretto,  titolare dello studio Antonio Azzaretto.

Svolgo attività di consulenza condominiale.

Accetto incarichi di amministratore di condominio.

Ho fondato la Community AziendaCondominio.

Sono Iscritto all’albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Svolgo attività di consulente di azienda per comunità residenziali che abitano in condominio.

Assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’art. 1130 bis del codice civile.

Contattami su linkedin, su facebook, su twitter

Lascia un commento