L’ Agenzia delle Entrate ha precisato che per gli immobili di interesse storico-artistico non rileva il reddito derivante da un contratto di locazione, sia per gli immobili adibiti ad abitazione, sia per quelli destinati ad un uso diverso (classificati catastalmente come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio, immobile a destinazione speciale).
Per la determinazione del reddito di tali immobili deve essere fatto riferimento solo alle tariffe d’ estimo. In particolare, alla più bassa della zona censuaria nella quale l’ immobile è ubicato.
In un primo momento, con la C.M. 9/E/2005, l’ Agenzia aveva dato indicazioni agli uffici di abbandonare solo le controversie in cui era stata affermata la determinazione del reddito degli immobili di interesse storico, concessi in locazione ad uso abitativo, sulla base del relativo canone; ciò non valeva per gli immobili destinati ad uso diverso.
Ora il fisco cambia orientamento e invita i propri uffici ad esaminare i singoli casi, disponendo il rimborso del maggior tributo richiesto ai contribuenti e abbandonando il contenzioso pendente.
T.
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