Cassazione 19/12/05 n° 28105
Italia Oggi 03/02/06 pagina 32
Un genitore che acquista un immobile per destinarlo ad abitazione del figlio, deve corrispondere l’ imposta di registro in misura piena, senza alcun beneficio.
Infatti, l’ esplicito e univoco riferimento normativo alla destinazione dell’ abitazione alla parte acquirente e al suo nucleo familiare (inteso come “convivente”), non consente di estendere l’ agevolazione fiscale all’ ipotesi in cui uno dei membri di tale nucleo vi abiti separatamente.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.