Riscaldamento autonomo? Spese
per tutti i condomini, anche i dissidenti
Cari amici,
Ho trovato interessante questo articolo tratto dalla WebPage del Messaggero, la quale incoraggia gli Enti Condomìnio ad adottare soluzioni che promuovano il risparmio energetico.
Nella fattispecie, si legge, “una sentenza stabilisce che non serve più l’unanimità per passare dal riscaldamento centralizzato all’autonomo, evitando così guerre all’ultimo sangue tra gli inquilini del palazzo”.
E’ il caso di ricordare che questa sentenza ribadisce una questione già risolta dalla legge, in quanto qualora il condominio intenda operare nell’ambito di applicabilità della L. 10/91, l ’art. 26, 2° co. della citata legge stabilisce che, per gli interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico, sono valide le deliberazioni assembleari assunte a maggioranza delle quote millesimali. Tali interventi consistono nella trasformazione degli impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura.
Secondo parte della giurisprudenza la delibera è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all’art. 28, 1° co., L. 10/91 cit., attenendo il progetto stesso alla successiva fase di esecuzione della delibera (Cass. 1-7-1997, n. 5843; Trib. Avellino 19-12-1996, n. 1246).
Pertanto, il messaggio è che la legge promuove le iniziative volte a favorire il risparmio energetico degli Enti Condomìnio.
…i “dissidenti” sono avvertiti!
Il messaggero
ROMA (25 novembre) – Riunioni condominiali più tranquille grazie alla Cassazione, in nome del risparmio energetico. Una sentenza stabilisce che non serve più l’unanimità per passare dal riscaldamento centralizzato all’autonomo, evitando così guerre all’ultimo sangue tra gli inquilini del palazzo. La sentenza 26822 della seconda Sezione civile sottolinea che la normativa approvata con dpr 412/93 «è finalizzata al conseguimento del risparmio energetico, sicché essa consente alla maggioranza dei condomini, escludendo la necessità dell’unanimità, di decidere la dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e la sostituzione di esso con impianti autonomi rispondenti alle caratteristiche di legge».
Ne consegue che, dice la Cassazione, «non è più consentito alla minoranza dissidente di mantenere in esercizio il dismesso impianto, risolvendosi una tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non di quel risparmio perseguito dalla legge».
Applicando questo principio, la Suprema Corte ha accolto la protesta di un condominio di Bari che, nel corso di un’assemblea condiminiale del 27 novembre ’98, aveva approvato, non a maggioranza assoluta, spese relative a lavori straordinari per l’installazione di una canna fumaria a seguito della trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti autonomi. Se non che la Corte d’Appello di Bari, nel novembre 2003, accoglieva la protesta di due condomini Carlo C. e Angela M. che si erano opposti alle modifiche dell’impianto di riscaldamento e, riformando la decisione di primo grado, ritenne che le spese di riscaldamento dovessero essere poste a carico dei soli condomini che avevano installato l’impianto autonomo sul presupposto che i lavori della canna fumaria non risultavano deliberati nella precedente assemblea e che non era stata esibita la documentazione circa la natura di bene comune della canna fumaria stessa.
Contro questa decisione il condominio ha fatto ricorso con successo in Cassazione. Piazza Cavour, infatti, accogliendo la protesta del condominio ha sottolineato che non solo «la canna fumaria non può che essere un bene comune la cui installazione e manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle proporzioni millesimali previste», ma ha evidenziato pure che il passaggio del riscaldamento da centralizzato ad autonomo consente anche quel «risparmio energetico» previsto dalla legge per cui «tutti i condomini devono partecipare alle spese per l’installazione». Condomini dissidenti inclusi.
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