Parcheggiare irregolarmente la propria auto ne i posti comuni condominiali, in modo da impedire agli altri condomini di transitare con il proprio veicolo per accedere alla via pubblica, integra gli estremi del delitto di violenza privata di cui all’art. 610 del Codice penale, punibile anche con la reclusione. Attenzione quindi a lasciare l’auto ferma davanti al box del vicino oppure posteggiata nei viali interni del condominio, perché così facendo si costringe qualche altro condomino a tollerare un comportamento che lo porta a dovere scegliere soluzioni diverse, come conseguenza dell’impossibilità di far uso della propria auto impedita alla manovra dall’altrui abuso. Non occorrono particolari comportamenti per integrare gli estremi di quella violenza che fa poi scattare la sanzione penale, ma è sufficiente rifiutarsi, una volta che si è invitati a farlo, di spostare il proprio veicolo.
Lo ha recentemente ribadito la Suprema Corte (sentenza del 12 gennaio 2012 n.603)
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