Il “grande fratello” entra in condominio. Ma bisogna rispettare le regole
Avv. Leonarda Colucci scrive…
Il Giudice ammette l’installazione di telecamere condominiali a condizioni che venga inquadrato solo lo spazio di pertinenza dell’appartamento (porta di accesso della propria abitazione) escludendo dalla visuale ogni parte comune come pianerottolo e scale comuni.
Il fatto. Due condomini decidono di installare alcune telecamere che riprendono una porzione delle aree di proprietà comune dello stabile. Indispettito da tale situazione un altro condomino proponeva ricorso ex art. 700 cpc ottenendo dal Giudice Unico del Tribunale di Trani un provvedimento di urgenza che disponeva la rimozione immediata di tali telecamere e la distruzione dei video eventualmente conservati onde tutelare il diritto alla privacy del ricorrente. Non accettando gli effetti di tale provvedimento i due condomini propongono reclamo al Collegio impugnando il provvedimento d’urgenza appena citato al fine di ottenere una decisione che autorizzasse la collocazione di tali telecamere. A sostegno delle proprie ragioni i reclamanti chiedono che il Collegio prediliga la tutela della loro sicurezza personale a discapito della contrapposta tutela della privacy chiedendo l’applicazione del criterio della cosiddetta “gerarchia mobile” affermata da una sentenza della Corte di Cassazione che aveva ritenuto “che il giudice deve procedere di volta in volta all’individuazione dell’interesse da privilegiare a seguito di un’equilibrata comparazione tra i diritti in gioco volta ad evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificare o ridurne il valore contenutistico”. (Cass. Civ., 9 agosto 2012, n.14346)
I reclamanti a sostegno delle proprie pretese assumono che il Collegio riconosca maggiore importanza alla tutela della sicurezza personale ricordando a tal fine che la propria incolumità e quella dei propri familiari era stata messa a repentaglio a fronte del verificarsi di svariati episodi criminosi in loro danno; a tal fine ribadiscono che il funzionamento delle telecamere e le riprese delle aree comuni era limitato alle ore notturne puntualizzando, infine, che la loro condotta non costituiva una indebita interferenza del diritto alla privacy dell’altro condomino che aveva ottenuto il provvedimento d’urgenza che disponeva la rimozione delle telecamere.
Le valutazioni del Collegio. Il Collegio nel valutare l’ammissibilità del reclamo aveva imposto la rimozione delle telecamere in questione, ha ritenuto necessario inquadrare correttamente la questione in ragione di quanto disposto dalla Corte di Cassazione che ha affrontato il tema della tutela della riservatezza in ambito condominiale.(Cass. 9 agosto 2012 n. 14346). Attraverso tale sentenza la Corte di Cassazione ha evidenziato che l’installazione di telecamere condominiali impone l’adozione di particolari cautele a tutela dei terzi nel rispetto del Codice della Privacy e delle direttive dell’Autorità garante della privacy (vedasi a tal proposito provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato da tale Autorità in data 29 aprile 2004 ed in particolare il paragrafo 6.2.5. che riguarda le riprese delle aree comuni, pienamente confermato dal successivo omologo del 8 aprile 2010 (par. 6.1.) nonché al recentissimo vademecum “Il Condominio e la privacy”).
Valutando la complessa normativa in materia di telecamere e ripresa delle aree comuni il Collegio, rilevando che nel caso di specie l’installazione delle stesse era giustificata dall’esistenza di una reale situazione di pericolo in grado di compromettere la sicurezza di alcuni condomini, ha accolto parzialmente il reclamo dei due condomini limitando l’installazione della telecamere con angolo visuale sullo spazio di pertinenza dell’appartamento di proprietà dei reclamanti escludendo la ripresa delle aree comuni precisando a tal fine “ che il condominio è un luogo in cui i singoli partecipanti non possono sopportare, senza il loro consenso, un’ingerenza nella loro riservatezza seppur per fini di sicurezza,… per cui se la videoripresa risulti necessaria la stessa non può compromettere i diritti degli altri condomini”.
La tutela della privacy alla luce della riforma del condominio. La decisione assunta dal Tribunale si colloca indubbiamente in un contesto normativo che tiene conto solo delle disposizioni previste dal Codice della privacy senza prendere in considerazione le novità introdotte dalla riforma del condominio. Attualmente, infatti, il nuovo articolo 1222 ter del codice civile prevede che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza sono approvate dall’assemblea con l’osservanza della maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio. (Cfr. DITTA E. , La maggioranza qualificata supera i limiti della riservatezza, in Il Sole 24ore, del 27 febbraio 2014).
In pratica la nuova norma introdotta dalla riforma prevede che l’installazione di sistemi di videosorveglianza sia preventivamente autorizzato dall’assemblea ed i costi dello stesso impianto devono essere ripartiti fra tutti i condomini. Tuttavia la riforma presenta aspetti poco chiari soprattutto per quanto riguarda la scarsa attenzione che il legislatore ha dedicato alle problematiche riguardanti la tutela del privacy che implica l’installazione di telecamere condominiali, in tal modo sono rimaste completamente disattese le indicazioni dell’Autorità per la Privacy che già da tempo, affrontando il tema della realizzazione di impianti di sorveglianza condominiale, aveva segnalato come occorre tutelare anche l’interesse di quegli individui che possono accedere in un condominio e che avrebbero diritto ad una tutela dei propri dati personali. (Autorità per la Privacy segnalazione al Parlamento e al Governo del 13 maggio 2008).
Questo in termini vuol dire che pur considerando che la disciplina per l’installazione di impianti all’interno di uno stabile condominiale debba seguire le regole previste dall’articolo 1122 ter del codice civile, non può ignorarsi che tale operazione debba tener conto anche delle prescrizioni previste dal Codice della Privacy per garantire un effettivo rispetto della tutela dei dati personali di ogni individuo che possa frequentare un condominio.
http://www.condominioweb.com/a-quali-co … minio.2118
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