Il condomino che distribuisce lettere ai vari condomini criticando l’amministratore, non commette il delitto di diffamazione
Corte di Cassazione, Sez. V Pen., Sent. n. 31596 del 29/07/2008
Il condomino che scrive agli altri proprietari una lettera nella quale si critica l’amministratore – accusandolo di usare in modo improprio, illegale ed arbitrario i poteri di amministratore e dichiarando falsità – non commette il delitto di diffamazione, nel caso in cui non vi sia un’aggressione alla sfera morale della persona, ma soltanto una censura delle attività svolte dallo stesso.
Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha precisato anche che si può contestare l’amministratore "usando frasi certamente aspre perché è fuori dubbio che a ciascun condomino spetta il diritto di controllare i comportamenti dell’amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità. ".
(nella specie, l’amministratore non convocava le assemblee e il condominio ritenne con la lettera incriminata di contestare la conduzione del condominio.)
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.