Sono amministratore di un condominio: per il contatore Enel intestato esclusivamente per luce scale (quindi assenza di apparecchi tv) è necessario procedere all’ autocertificazione per non dover pagare anche il canone Rai?
Riteniamo che, nel caso esposto dal lettore, non sia necessario procedere all’autocertificazione: ciò perché la Legge di Stabilità per il 2016 stabilisce la presunzione di possesso della televisione, legata all’intestazione dell’utenza della luce, solo nel caso di fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. È chiaro che, nel caso di un condominio intestatario della bolletta della luce, non si è né in presenza di un uso domestico, né di una “residenza” di contribuente che, in questo caso, è il soggetto passivo dell’imposta.
Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito il testo della norma che, comunque, ad oggi attende ancora il decreto attuativo che chiarirà le modalità pratiche per l’esecuzione degli obblighi di pagamento o di esenzione.
“La stessa presunzione (ossia di un impianto … atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche … o di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, n.d.r.) sussiste in caso di esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione sostitutiva, n.d.r.), la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo decreto”.
Pertanto, nel caso del condominio intestatario di un contratto di fornitura elettrica già la stessa compagnia erogatrice del servizio dovrebbe evitare di inglobare, nelle fatture bimestrali, i ratei del canone Rai (secondo infatti le ultime modiche alla legge di Stabilità il canone andrà pagato in 10 mesi, ossia 5 bimestralità).
Qualora, tuttavia, a seguito di un disguido della società elettrica dovesse essere imputata erroneamente, nella bolletta, la somma dovuta a titolo di canone Rai, l’amministratore potrà evitare di corrispondere detto importo, scomputandolo dal pagamento della fattura – senza timore che da ciò possa derivare l’interruzione dell’erogazione di energia – comunicandolo tempestivamente alla stessa società elettrica e inviando l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate di Torino.
Diverso può essere il discorso nel caso in cui il contratto di luce serva anche locali (come la stanza riunioni o di portineria) ove invece vi è un apparecchio televisivo. In tal caso, se non già inserito nell’utenza della luce, il canone Rai andrà pagato autonomamente con l’apposito e tradizionale bollettino postale.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.