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Obblighi e le responsabilità degli amministratori di condominio previste dal D.Lgs. 81/08

Cari amici,

L’ entrata in vigore delle norme previste dal D.Lgs 81/08 è slittata al 16 maggio 2009.

Di seguito riporto un articolo tratto da un blog di settore, il quale descrive per sommi capi gli obblighi ascrivibili all’ Ente Condominio, che sono stati per fortuna rinviati fino a maggio di quest’ anno.

In particolare gli obblighi “futuri” previsti sono i seguenti:

* la comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore ad un giorno, termine già previsto dall’articolo 18, comma 1 lettera r) del Dlgs 81/2008 e prorogato al 1 gennaio 2009 dall’articolo 4, comma 2 della legge 129/2008;
* l’allegazione al contratto di appalto del documento unico di valutazione del rischio interferenziale, obbligo previsto dall’articolo 26, comma 3, del Dlgs 81/2008 e prorogato al 1 gennaio 2009 dall’articolo 4, comma 2, delle legge 129/2008; ed è utile rilevare che i contratti privi di questo allegato saranno nulli per contrasto con norme imperative di legge;
* l’effettuazione della sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva prevista dall’articolo 41, comma 3 lettera a), del Dlgs 81/2008.

Per ora ….scampato pericolo!

http://sicurezza626.blogspot.com

Laddove il condominio commissioni, nella forma del contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del TESTO UNICO (cantieri temporanei o mobili), è indiscutibile che la figura del committente è del tutto legittimamente ascrivibile all’amministratore del condominio.

Ne consegue che gli obblighi facenti capo al committente (art.90 del D.Lgs. 81/08 sono destinati a ricadere sull’amministratore di condominio.

Nel caso in cui i lavori appaltati non siano di natura edile e, che quindi non si applichino le disposizioni destinate ai cantieri temporanei o mobili, bisogna stabilire se si applichi o meno l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.

Ebbene, dalla lettura dell’articolo 26, si evince che le disposizioni in esso contenute ed in particolare la redazione del DUVRI si applicano ai committenti datori di lavoro che ricevono altri datori di lavoro nell’ambito della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.

Quindi, solo se l’amministratore assume la veste di datore di lavoro, questi è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nell’art. 26 ed anche, quindi, alla redazione del DUVRI, che dovrà allegare al contratto di appalto con la ditta appaltatrice e nel quale dovranno essere individuati i rischi interferenziali presenti e dovranno essere indicate le conseguenti misure di sicurezza da adottare.

Nel caso in cui l’amministratore assume la veste di datore di lavoro (se il condominio occupa dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze per lo svolgimento di servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione degli impianti, di giardinaggio, ecc.), lo stesso è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro e, quindi la valutazione dei rischi e la relativa elaborazione del documento valutazione rischi (DVR).

Per concludere, si sottolinea che senza dipendenti non serve nè DUVRI nè DVR.

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