La figura del contraente generale, o per meglio dire del General Contractor, è stata introdotta nell’ordinamento nazionale nei primi anni duemila.
Il Governo è stato delegato a disegnarne la disciplina con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cd. legge obiettivo, al fine di snellire ed accelerare i tempi di realizzazione delle “opere pubbliche strategiche”.
Il profilo e le modalità operative del general contractor nei settori pubblici sono stati descritti dal decreto delegato 20 agosto 2002, n. 190. Agli art. 6 e 10 di tale decreto legislativo si sono successivamente aggiunti gli art. del capo II bis del D.Lgs. n. 9 del 2005.
L’intera disciplina è infine confluita, nel Codice dei Contratti Pubblici, prima nel corpus del 2006 e poi nel D.Lgs n. 50 del 2016.
General Contractor nel Privato
Nell’ ambito privato non abbiamo una vera e propria disciplina dedicata.
Il contraente generale è spesso un costruttore di opere, il quale è in grado di realizzare l’ appalto ad esso affidato con qualsiasi mezzo.
Ossia anche subaffidando in tutto o in parte a terzi dallo stesso prescelti o coordinati.
Inoltre, deve rendere al proprio committente i servizi collaterali (progettazione, acquisizione aree, rapporti con terzi ed indennità agli stessi) necessari alla realizzazione integrante dell’opera.
Il general contractor è il soggetto che assume la responsabilità della realizzazione del contratto
Il general contractor, ossia l’appaltatore generale è quel soggetto che assume la responsabilità della realizzazione del contratto e la funzione di coordinatore degli altri interventi subappaltati a terzi.
Ebbene stante il tenore delle norme in precedenza richiamate, possiamo affermare che la “immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione” del corrispettivo spettante al general contractor rende, a nostro giudizio, l’intero corrispettivo addebitato, integralmente deducibile ai fini del bonus fiscale 110%.
Onde per cui, fermo restando che sarebbe auspicabile una chiara presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, riteniamo che la spesa sostenuta dal committente per il pagamento del corrispettivo del general contractor, contrattualmente pattuito nell’“appalto generale”, rientri tra le spese detraibili ai fini delle detrazioni fiscali.
Ovviamente, nel rispetto dei tetti massimi di legge e dei massimali di costo specifici, previsti con riguardo a ciascuna tipologia di intervento.
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