Fotovoltaico condominiale
Se l’impianto fotovoltaico dovrà essere al servizio dei consumi dell’intero condominio le norme da seguire sono quelle della recentissima legge 220 dell’11-12-2012, entrata in vigore il 18-06-2013. Tale legge, la cosiddetta "Riforma del condominio", prevede nuovi articoli specifici per l’installazione di fonti rinnovabili negli edifici. Importante l’articolo 5 della legge:
Art. 5
1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’ immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma.
La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalita’ di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
Secondo la riforma, quindi, se i condomini vogliono installare un impianto fotovoltaico al servizio dell’intero condominio la decisione deve essere presa con una maggioranza dei condomini presenti all’assemblea purché essi rappresentino almeno la metà del valore del condominio. Chi non è d’accordo, ovviamente, può esimersi dal pagamento delle spese dell’impianto fotovoltaico condominiale.
Chi paga, invece, può detrarre la sua quota dalle tasse tramite la normale detrazione Irpef 50% che, per i lavori in condominio, è prorogata fino al 30 giugno 2014 e non, come nel caso delle detrazioni per lavori in un singolo appartamento, fino al 31 dicembre 2013.
http://www.greenme.it/abitare/risparmio … condominio
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.