Forse non si potrà “staccare” l’acqua ai morosi
Ivan Meo scrive…
Un problema condiviso da molti. In tempi di crisi economica – come quello attuale – la morosità derivante dal mancato pagamento delle rate condominiali, rappresenta un grosso limite per una corretta ed efficiente amministrazione di un condomino.
Il Legislatore, durante i lavori di riforma, ha stabilito che "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere i condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato". (art. 63, comma 3 disp. att. cod. civ.). L’applicazione della norma, però, non è stata accolta dalla giurisprudenza di merito con particolare favore.
Un passo indietro.
Il precedente Governo Letta aveva inserito una norma che faceva assumere, all’Autorità per l’energia e i ministeri interessati, l’onere di individuare il modo di ridurre la morosità attraverso l’introduzione un fondo di garanzia statale che ripagasse i gestori del servizio, e garantire comunque “il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi”.
L’emendamento fantasma.
Il successivo Governo Renzi, fa "sparire" l’emendamento morosità acqua, nonostante l’approvazione della commissione Ambiente. Ma oggi si apprende che, l’emendamento precedentemente soppresso, ha “ripreso vita”. In particolare, l’emendamento stabilisce che: “agli utenti morosi deve essere comunque garantito il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura".
Tagliare l’acqua agli utenti morosi, quindi, non sarà più così facile. Sempre se la proposta di legge, all’esame della commissione Ambiente del Senato, sarà approvata senza ulteriori stravolgimenti. Inoltre nell’emendamento si stabilisce che: "l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico dovrà adottare direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi".
In merito era intervenuta anche l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (Aeegsi), sottolineando come "che, per ragioni di carattere sociale, non possono essere disalimentati neppure in caso di perdurante morosità"; e che "non appare definita nella normativa vigente una disciplina idonea a tenere in adeguata considerazione il crescente fenomeno della cosiddetta ‘morosità incolpevole’ ma dettata da necessità oggettive”.
Non rimane altro che attendere gli eventuali sviluppi dei lavori parlamentari.
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